Cassazione Penale, Sentenza n. 50092/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il P.M. ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Castrovillari che, all'udienza del 07/07/2023, aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'indagato dell'avviso dell'udienza camerale ex art. 409 c.p.p., con restituzione degli atti al P.M.. In precedenza il G.i.p. del Tribunale di Castrovillari, con ordinanza del 20/11/2019, aveva rigettato la richiesta di archiviazione e ordinato l'imputazione coatta; il P.M. aveva quindi emesso decreto di citazione diretta. Il P.M. ha sostenuto che la restituzione degli atti avrebbe creato una stasi del procedimento e lo avrebbe costretto a emettere un nuovo decreto di citazione a giudizio affetto dallo stesso vizio, configurando un provvedimento giudiziario "abnorme" che può essere censurato in Cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del P.M. ritenendolo fondato. Ha qualificato l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza camerale come causa di nullità (anche in relazione all'adozione dell'imputazione coatta) e ha ritenuto che l'ordinanza impugnata, limitando la declaratoria di nullità al solo decreto di citazione e restituendo gli atti al P.M., aveva provocato uno stallo/regressione processuale tale da integrare 'abnormità' che legittima il ricorso per Cassazione. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del G.i.p. del 20/11/2019 e ha disposto la trasmissione degli atti per la nuova celebrazione dell'udienza ex art. 409 c.p.p., con restituzione degli atti al G.i.p.
Norme richiamate
art. 409 cod. proc. pen.
Regola l'udienza in camera di consiglio davanti al G.i.p. quando venga opposta opposizione alla richiesta di archiviazione e, se non è rispettato l'avviso all'indagato, viene meno il contraddittorio necessario e ciò può dar luogo a nullità.
art. 127, comma 5, cod. proc. pen.
L'omessa notifica dell'avviso dell'udienza integra una causa di nullità ai sensi di questa norma.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Regola l'obbligo di inviare avviso all'indagato in caso di emissione del decreto di citazione diretta; il vizio è rilevante se l'imputazione coatta è stata adottata senza il contraddittorio di cui all'art. 409.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che, in presenza dell'imputazione coatta senza contraddittorio, l'omessa notifica possa integrare una nullità generale richiamabile ai sensi di questa disposizione.
artt. 180 e 181 cod. proc. pen.
Indicano i termini e le modalità entro cui l'imputato può far valere le nullità; la sentenza precisa che l'imputato può dedurre la nullità in udienza preliminare o al dibattimento, nei termini di queste norme.
Sez. Unite, n. 25957 del 26/03/2009 (Toni)
Giurisprudenza che individua l'ipotesi di ammissibilità del ricorso per cassazione del P.M. quando il provvedimento giudiziario produca stasi o imponga al P.M. un adempimento che concretizzi un atto nullo, qualificando tale provvedimento come 'abnorme'.
Sez. 6, n. 49093 del 11/10/2017 (Russo)
Conferma il principio secondo cui l'omessa comunicazione dell'avviso ex art. 415-bis può essere opportunamente fatta valere dall'imputato nelle successive sedi processuali, non lasciandolo privo di tutela.
Corte Cost. n. 460/2002 e n. 491/2002
Richiamate in relazione alla giustificazione del venir meno dell'obbligo del P.M. di inviare l'avviso quando sussiste il contraddittorio in camera di consiglio; sottolineano l'importanza del contraddittorio come garanzia.
Massime di principio
- L'omessa notifica dell'avviso per l'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 409 c.p.p. integra causa di nullità rilevante e può dar luogo a nullità generale se, successivamente, è stato adottato un provvedimento di imputazione coatta.
- La parte pubblica può proporre ricorso per cassazione quando il provvedimento giudiziario provochi una stasi o imponga al P.M. l'adozione di atti che sarebbero nulli (criterio di 'abnormità' indicato dalle Sezioni Unite).
- Anche se normalmente solo il P.M. può impugnare l'ordinanza del G.i.p. che dispone l'imputazione, l'indagato non è privo di tutela: può far valere la nullità nei termini previsti dagli artt. 180 e 181 c.p.p. (udienza preliminare o dibattimento).
- Se il giudice del dibattimento limita la nullità ad atti successivi (es. decreto di citazione) restituendo gli atti al P.M., ciò può determinare una regressione processuale che giustifica l'intervento della Cassazione per evitare il perpetuarsi del vizio.
- In pratica, quando manca l'avviso dell'udienza camerale va riassicurato il contraddittorio: la soluzione corretta è la nuova celebrazione dell'udienza ex art. 409 c.p.p. con regolare comunicazione all'indagato, e se del caso l'annullamento dell'ordinanza di imputazione coatta.
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