Ordinanza n. 1535/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
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La controversia
Gli eredi di un militare deceduto hanno proposto una domanda di risarcimento nei confronti del Ministero della Difesa per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza dell'insorgenza della malattia che aveva causato il decesso del congiunto. La domanda è stata prospettata in termini di responsabilità contrattuale del Ministero e con richiesta di quantificazione equitativa. Nel corso del giudizio, con precedente ordinanza collegiale, il TAR aveva disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., individuando quale organismo verificatore l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze. Il Direttore generale dell'Azienda aveva quindi individuato un verificatore munito di specifica specializzazione. Il verificatore ha chiesto una proroga del termine per il deposito della relazione conclusiva.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza istruttoria di proroga, fissando al 31 ottobre 2026 il termine ultimo per il deposito della relazione conclusiva della verificazione. Ha precisato che, in caso di impedimento del verificatore nominato, il Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria dovrà delegare tempestivamente altro soggetto dotato di idonee competenze, comunicandone immediatamente il nominativo alla Segreteria della Sezione; il nuovo verificatore dovrà svolgere l'incarico secondo le indicazioni della precedente ordinanza e nel rispetto del termine prorogato. Il giudice ha confermato l'udienza pubblica dell'11 marzo 2027 per la trattazione del merito. L'ordinanza non decide la domanda risarcitoria né la responsabilità del Ministero.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
La disposizione costituisce la base per la verificazione già disposta dal TAR nell'ambito dell'istruttoria processuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
La norma è richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
dati relativi alla salute
La disposizione è richiamata in relazione alla particolare tutela dei dati personali relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
tutela dei dati relativi alla salute
La norma, come modificata dal d.lgs. 101/2018, è richiamata a fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando una verificazione disposta dal giudice amministrativo non possa essere conclusa entro il termine assegnato, il giudice può prorogare il termine per il deposito della relazione conclusiva, mantenendo ferme le indicazioni operative contenute nell'ordinanza che ha disposto l'incombente.
- Qualora il verificatore nominato sia impedito, l'organismo incaricato deve designare tempestivamente altro soggetto dotato di idonee competenze, comunicandone senza ritardo il nominativo alla segreteria del giudice e assicurando il rispetto del termine assegnato.
- La verificazione costituisce un mezzo di istruzione processuale funzionale all'acquisizione di valutazioni specialistiche necessarie alla decisione di merito; la proroga del termine per il suo espletamento non comporta una decisione sulla fondatezza della domanda principale.
- Quando il provvedimento giudiziario contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di altri soggetti, la sua diffusione deve avvenire con oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi rilevanti.
Come è indicizzato
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