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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08962/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata dei carichi tributari e del pagamento integrale delle rate previste. Poiché, inoltre, era decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Quanto alle spese, le ha poste a carico delle parti che le avevano anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, emesso a seguito di questionario e fondato sull'applicazione degli studi di settore, con rideterminazione degli imponibili ai fini delle imposte dirette e indirette e recupero di maggiori imposte, interessi e sanzioni. Il ricorso era stato respinto in primo grado e in appello. In cassazione la contribuente aveva proposto cinque motivi, ma prima della decisione ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, versando integralmente le rate dovute, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. La Corte ha quindi rilevato anche il decorso del termine del 31 dicembre 2020 senza istanza di trattazione e ha dichiarato l'estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • d.l. n. 119 del 2018

    La definizione agevolata comporta, in caso di estinzione del giudizio, che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate.

  • l. n. 136 del 2018

    Legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata quale base della definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata dei tributi oggetto del giudizio e prova l'integrale pagamento del piano di rateazione, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere o, ricorrendone i presupposti processuali indicati dalla normativa speciale, l'estinzione del giudizio.
  • Nel regime della definizione agevolata richiamato dalla decisione, il decorso del termine previsto dalla disciplina speciale senza istanza di trattazione consente di dichiarare l'estinzione del processo.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale e restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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