Cassazione Civile, Ordinanza n. 18582/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una società che, dopo essere tornata in bonis a seguito della chiusura della propria amministrazione straordinaria, chiedeva di ottenere le somme accantonate e non riscosse dai creditori irreperibili nell'ambito dell'amministrazione straordinaria di una società controllata. La richiedente sosteneva di avere diritto a tali somme sia per i crediti già ammessi al passivo e rimasti insoddisfatti, sia per le somme da essa pagate come garante fideiussore dei creditori della controllata, invocando la surrogazione ex lege e la disciplina del riparto supplementare. Il giudice delegato aveva accolto solo la prima richiesta, limitatamente al credito ammesso al passivo della richiedente, e aveva negato la seconda. Il tribunale, in sede di reclamo, confermava il rigetto della domanda relativa ai pagamenti eseguiti come garante, ritenendo che il meccanismo di riparto supplementare dell'art. 117, comma 4, l. fall. fosse applicabile solo ai crediti già ammessi e rimasti insoddisfatti, e che la surrogazione e la nuova disciplina dell'art. 115 l. fall. non fossero utilizzabili nella procedura in questione, aperta ben prima della riforma del 2006. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 117, comma 4, l. fall., 1203, comma 1, n. 3, e 1949 c.c., sostenendo che, pagando i creditori garantiti, si era surrogata nei loro diritti e che la sua pretesa non era nuova ma sostitutiva di quella già ammessa al passivo; 2) violazione dell'art. 115 l. fall., assumendo che la nuova disciplina dovesse applicarsi alle procedure ancora pendenti e che la mancata rettifica formale dello stato passivo non fosse ostativa; 3) violazione dell'art. 213 l. fall., sostenendo che tale norma consentisse ai creditori rimasti insoddisfatti di far valere le loro ragioni anche fuori dalla procedura quando l'escussione della garanzia fosse avvenuta dopo gli adempimenti finali della procedura, per evitare che il fideiussore restasse definitivamente privo di tutela.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina applicabile alla procedura di amministrazione straordinaria era quella previgente, richiamata dal combinato disposto degli artt. 1, ultimo comma, d.l. 26/1979 e 213, ultimo comma, l. fall., e non la nuova regola introdotta dalla riforma del 2006 sull'assegnazione delle somme non riscosse dai creditori irreperibili. In tale disciplina previgente il deposito delle somme presso l'istituto di credito aveva efficacia liberatoria e comportava la fuoriuscita delle somme dal patrimonio della procedura, impedendo un successivo riparto supplementare. La Corte ha inoltre escluso che il ricorrente potesse invocare l'art. 117, comma 2, l. fall., perché tale previsione riguardava solo i crediti ammessi con condizione sospensiva non ancora verificata e non un credito del garante sorto soltanto dopo il pagamento. Ha infine escluso sia l'interpretazione estensiva sia l'analogia, osservando che non vi era lacuna normativa ma una precisa scelta legislativa, e ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, richiamando precedenti conformi. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
art. 117, comma 4, l. fall.
assegnazione delle somme non riscosse dai creditori irreperibili entro cinque anni dal loro deposito
non applicabile alla procedura in esame, perché introdotto dalla riforma del 2006 e riferito a una disciplina non estensibile in via analogica alla procedura transitoria.
art. 115 l. fall.
nuovo testo della norma che non prevede alcuna necessità di proporre una domanda tardiva
la Corte esclude la sua applicabilità alle procedure aperte prima del 16 luglio 2006.
art. 213 l. fall.
ultimo comma, con richiamo all'art. 117 l. fall.
nel regime previgente richiama la disciplina dei riparti finali ma non consente di superare l'effetto liberatorio del deposito delle somme.
art. 1203, comma 1, n. 3, c.c.
invocato per fondare la surrogazione legale del garante che paga il debito altrui, ma non idoneo a trasformare il credito non ammesso in una pretesa spendibile nel riparto supplementare.
art. 1949 c.c.
richiamato per sostenere la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore soddisfatto.
art. 67 d.lgs. 270/1999
richiamato dal tribunale come base del rinvio alla disciplina fallimentare per i riparti nelle procedure di amministrazione straordinaria.
art. 26 l. fall.
norma processuale del reclamo avverso il decreto del giudice delegato.
art. 96 l. fall.
richiamato per escludere che il credito del garante fosse stato ammesso con riserva.
art. 150 d.lgs. 5/2006
norma transitoria che impedisce l'applicazione retroattiva della nuova disciplina ai procedimenti anteriori.
art. 12, comma 2, preleggi
richiamato per negare l'analogia in presenza di una scelta normativa espressa e non di una lacuna.
art. 384, comma 4, c.p.c.
richiamato per la correzione della motivazione del decreto impugnato sul punto dell'applicabilità della disciplina.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali soggette alla disciplina previgente alla riforma del 2006, il deposito delle somme destinate ai creditori irreperibili produce effetto liberatorio e sottrae tali somme alla disponibilità della procedura, impedendo un successivo riparto supplementare.
- La disciplina introdotta dall'art. 117, comma 4, l. fall. non può essere applicata retroattivamente, né estensivamente né per analogia, alle procedure aperte prima della sua entrata in vigore quando il legislatore abbia predisposto una regola transitoria diversa.
- Il garante o fideiussore che paga il debito altrui si surroga nei diritti del creditore soddisfatto, ma tale surrogazione non consente di aggirare i limiti oggettivi e temporali del passivo concorsuale né di far valere in riparto una pretesa non ammessa secondo la disciplina applicabile.
- La surrogazione del fideiussore non equivale, in sé, a un credito condizionale ammissibile al passivo prima del pagamento; il credito di regresso del garante si consolida solo dopo l'adempimento e secondo le regole concorsuali vigenti.
- In presenza di una scelta legislativa espressa sulla destinazione delle somme non riscosse, non è configurabile una lacuna da colmare in via analogica, sicché l'interprete deve rispettare il significato testuale e la ratio della disciplina transitoria.
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