Sentenza n. 1388/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n 1284/2024 emessa dal Tribunale di Torino R.g. Lavoro n 9162/2023 relativa all'accredito del bonus docenti per gli a.s. 20/21, 21/22 e 22/23.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torino relativa all'accredito del bonus docenti per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza della sentenza n. 1284/2024 del Tribunale di Torino, resa in sede lavoristica, concernente l'accredito del bonus docenti per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Prima dell'udienza camerale ha dichiarato che la sentenza era stata integralmente eseguita e ha chiesto la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a., poiché la pretesa della ricorrente è stata soddisfatta mediante l'avvenuta ottemperanza della sentenza. Il Ministero è stato condannato, quale parte virtualmente soccombente, alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato, se dovuto. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, per gli accertamenti di competenza, in relazione a possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
essendo stata soddisfatta la pretesa della ricorrente
La soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio
Il contributo unificato è posto a carico dell'Amministrazione nei limiti in cui risulti dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel titolo giudiziale prima della decisione, viene meno l'oggetto della controversia e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non impedisce la condanna alle spese dell'Amministrazione, che può essere considerata parte virtualmente soccombente in ragione della condotta precedente all'adempimento.
- In presenza di possibili profili di danno erariale collegati alle vicende oggetto del giudizio, il giudice amministrativo può disporre la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.
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