Cassazione Penale, Sentenza n. 4345/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 16/05/2024 che confermava la condanna in primo grado per il reato di truffa. Il difensore deduceva la nullità della notifica del decreto di rinvio a giudizio perché il plico era stato consegnato a Matteo Napolitano, qualificatosi come addetto/portiere, senza prova della effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Veniva altresì contestato che non fosse stato osservato l'obbligo di invio dell'avviso di giacenza tramite raccomandata previsto dall'art. 7, comma 3, della legge n. 890/1982; per tali ragioni si chiedeva la declaratoria di nullità della notifica e degli atti conseguenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il decreto di differimento della prima udienza era stato notificato mediante consegna a mano allo stesso indirizzo, che non si è verificato alcun pregiudizio per la difesa poiché l'imputato è stato direttamente informato fin dalla prima udienza effettivamente tenutasi, e che nel fascicolo risultava l'annotazione sulla cartolina verde attestante l'invio dell'avviso di giacenza. Per tali motivi la censura sulla nullità della notificazione è stata respinta e il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge n. 890 del 24 dicembre 1982
art. 7, comma 3, L. 24/12/1982, n. 890
L'art. 7, comma 3, disciplina l'obbligo di avviso di giacenza in caso di notificazione a mezzo servizio postale; la giurisprudenza considera nulla la notificazione se il piego è consegnato al portiere senza che l'agente postale notifichi il destinatario mediante l'avviso previsto
Codice di procedura penale
Consente, con il provvedimento che dichiara l'inammissibilità del ricorso, la condanna della parte privata al pagamento delle spese e, in presenza di profili di colpa, l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. Civ., sez. 3, ord. n. 22095 del 24/07/2023
Riporta il principio secondo cui la notificazione a mezzo postale è nulla se il piego è consegnato al portiere in assenza del destinatario e non viene inviato l'avviso di giacenza ex art. 7, comma 3, L. n. 890/1982; la Corte ha tuttavia potuto accertare nel caso concreto l'esistenza dell'avviso (cartolina verde)
Giurisprudenza della Cassazione richiamata dal ricorrente
Cass. Civ., sez. VI, ordinanza n. 2 dell'11/03/2022
Citata dal ricorrente a supporto dell'idea che la mancata emissione dell'avviso renda nulla la notificazione; la Corte nel caso concreto ha valutato diversamente in presenza della cartolina verde
Massime di principio
- La notificazione a mezzo servizio postale è nulla se il piego viene consegnato a terzi (es. portiere) senza l'invio dell'avviso di giacenza previsto dall'art. 7, comma 3, L. n. 890/1982; tuttavia la nullità può essere esclusa se risultano elementi probatori contrari (es. annotazione sulla cartolina verde che attesta l'avviso).
- Il giudice di merito (e la Corte di legittimità nella verifica dei fatti processuali) può valutare l'esistenza dell'avviso di giacenza e la reale conoscenza dell'atto da parte del destinatario: se l'imputato è stato comunque informato dall'inizio del processo (es. presente alla prima udienza), il vizio formale può non provocare pregiudizio e non dare luogo ad annullamento.
- Chi impugna la validità della notificazione deve fornire prove concrete della mancata spedizione dell'avviso (es. assenza di cartolina verde, dichiarazioni, documenti) e sollevare la questione tempestivamente.
- In caso di ricorso infondato o inammissibile, la parte che lo propone può essere condannata al pagamento delle spese e, in presenza di colpa nella scelta del motivo, a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente la fondatezza delle doglianze prima di proporre il ricorso.
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