Cassazione Penale, Sentenza n. 41589/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva sulla decisione di inammissibilità dell'istanza di revisione proposta da Giuseppe Di Bari avverso la sentenza della Corte d'assise di appello di Bari del 16/11/2003 che lo aveva condannato all'ergastolo. In primo grado il difensore ha dedotto: (i) incompetenza della Corte d'assise di appello, sostenendo che, in materia di revisione, la competenza funzionale appartiene alla Corte d'appello (e non alla Corte d'assise di appello); (ii) vizio di motivazione e travisamento della prova nell'ordinanza di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e ha assorbito il secondo motivo. Ha affermato che, secondo l'art. 633, comma 1, c.p.p., la richiesta di revisione deve essere presentata nella cancelleria della Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'art. 11, e che la competenza in materia di revisione è di natura funzionale attribuita alla Corte di appello del distretto in cui si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado. Ne consegue che il provvedimento adottato da un giudice diverso è affetto da nullità assoluta. Perciò la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata per incompetenza del giudice e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce.
Norme richiamate
art. 633, comma 1, codice di procedura penale
«deve essere presentata [...] nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11»
La Corte interpreta la norma nel senso che la competenza per la ricezione dell'istanza di revisione è funzionale alla Corte di appello del distretto del giudice che ha pronunciato la decisione di primo grado; quindi la domanda non può essere ricevuta da altri giudici e l'intervento di un diverso giudice determina nullità assoluta.
art. 11 cod. proc. pen.
Norma richiamata per individuare la Corte di appello territorialmente competente in relazione alla sede del giudice di primo grado; utilizzata per definire il criterio territoriale della competenza funzionale in materia di revisione.
art. 634, comma 2, codice di procedura penale
La Corte precisa che la disposizione sulla rinnovazione del giudizio davanti ad altra Corte di appello si applica solo nei casi in cui la Corte di cassazione annulli la declaratoria di inammissibilità per motivi attinenti al merito formale (es. erronea qualificazione come fuori delle ipotesi di legge), non quando l'ordinanza sia annullata per incompetenza funzionale del giudice che ha deciso.
art. 33 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento relativo alla capacità del giudice; la violazione della competenza funzionale incide sulla capacità del giudice e integra nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado.
artt. 178 e 179, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamate in relazione alla rilevabilità della nullità assoluta; la Corte afferma che la violazione della competenza funzionale è una nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado.
artt. 629, 630, 631, 632, 641 cod. proc. pen.
Richiamati a titolo di confronto: la Corte distingue i casi di inammissibilità per vizi formali o per decadenze (previsti da tali norme) dai casi di incompetenza funzionale, con conseguenze diverse sull'eventuale rinvio.
Massime di principio
- La richiesta di revisione deve essere depositata nella cancelleria della Corte di appello individuata secondo il criterio territoriale del giudice di primo grado: la competenza è funzionale e non può essere surrogata da altre corti.
- La decisione assunta da un giudice privo della competenza funzionale è affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado; la Cassazione annulla senza rinvio quando l'errore è di competenza.
- Nei casi di nullità per incompetenza funzionale la Cassazione provvede all'annullamento e alla trasmissione degli atti alla Corte di appello competente, mentre l'art. 634, comma 2, c.p.p. (rinvio ad altra Corte di appello) opera solo nelle ipotesi di annullamento per altri profili di inammissibilità indicati dalla norma.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare preventivamente la Corte di appello territorialmente competente (in relazione alla sede del giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado) per evitare decadenze o il rischio che il provvedimento venga dichiarato nullo per incompetenza.
- Se si riceve una pronuncia di inammissibilità da parte di una Corte diversa da quella funzionalmente competente, va valutata impugnazione per nullità assoluta per incompetenza e richiesta di trasmissione al giudice competente.
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