Sentenza n. 1432/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di VIA relativa a un impianto agrivoltaico con opere di connessione alla rete elettrica nazionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione competente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla domanda di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, presentata ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per un impianto agrivoltaico di potenza pari a 63,18 MW, con sistema di accumulo integrato da 12,5 MW, da realizzare nel territorio di Cassano allo Ionio e con opere di connessione nei Comuni di Spezzano Albanese, Terranova da Sibari e Castrovillari. Il Ministero aveva verificato la completezza della documentazione, comunicato l’avvio del procedimento e pubblicato gli elaborati per la consultazione pubblica. Nel corso dell’istruttoria la Soprintendenza Speciale per il PNRR aveva formulato osservazioni e richiesto integrazioni documentali, cui la società aveva dato riscontro; la documentazione integrativa era stata quindi pubblicata con riapertura della consultazione. La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC aveva espresso parere favorevole di compatibilità ambientale, subordinato a condizioni ambientali. Nonostante il decorso dei termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 per il concerto del Ministero della Cultura e per l’adozione del provvedimento conclusivo, il procedimento non era stato definito. Dopo una diffida del 16 marzo 2026, la società aveva adito il TAR chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento.
La decisione
Nelle more del giudizio, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato il decreto n. 297 del 13 maggio 2026, con il quale ha accolto l’istanza di VIA ed espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto. La ricorrente ha pertanto dichiarato, con nota del 1° giugno 2026, di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso e ha chiesto che fosse dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Il TAR ha rilevato che l’interesse alla decisione era venuto meno, anche in base alla dichiarazione della stessa parte ricorrente, e ha dichiarato il ricorso improcedibile. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della pronuncia in rito e della volontà manifestata dalla ricorrente.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 152/2006
Disciplina il riferimento normativo dell’istanza di avvio del procedimento di VIA presentata dalla società.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006
È indicato quale disposizione che stabilisce i termini per l’acquisizione del concerto del Ministero della Cultura e per l’adozione del provvedimento conclusivo di VIA.
art. 31 c.p.a.
Costituisce, insieme all’art. 117 c.p.a., il fondamento processuale dell’azione proposta contro il silenzio dell’amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito e la tutela giurisdizionale avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato nel contesto della pronuncia adottata in camera di consiglio.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotta il provvedimento conclusivo richiesto, facendo venir meno l’interesse attuale alla decisione.
- La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto determina il venir meno dell’interesse alla pronuncia sul silenzio anche quando il ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Quando il giudizio avverso il silenzio si conclude per sopravvenuta carenza di interesse senza una decisione sul merito della legittimità del ritardo amministrativo, le spese possono essere compensate in ragione della pronuncia in rito e delle circostanze del caso concreto.
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