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Sentenza

Sentenza n. 2989/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3782 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 30.07.2024.

Giustizia amministrativa202505114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento intervenuto nel corso del giudizio aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata in ottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero, quale parte virtualmente soccombente, e liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore della ricorrente.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3782 del 2024, relativa al pagamento di somme

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3782 del 2024. Nel corso del giudizio, prima dell'udienza camerale, la ricorrente ha depositato una memoria attestante l'avvenuto pagamento delle somme richieste da parte dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per l'ottemperanza al giudicato.

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.
  • Quando l'Amministrazione adempie al giudicato durante il giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico quale parte virtualmente soccombente, anche se la domanda non richiede più una pronuncia di merito sull'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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