Cassazione Civile, Ordinanza n. 32299/2022 del 02/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva chiesto, davanti al Tribunale di Venezia, la protezione sussidiaria e quella umanitaria dopo il diniego della Commissione territoriale. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo insussistenti i presupposti per qualsiasi forma di protezione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale. In sede di legittimità la Corte non è entrata nel merito delle censure sulla protezione internazionale, perché ha rilevato d'ufficio un vizio originario del ricorso: la procura speciale per il giudizio di cassazione, rilasciata in foglio separato, non recava la necessaria certificazione del difensore circa la data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. 25/2008. La successiva costituzione di un nuovo difensore munito di procura regolare è stata ritenuta irrilevante, perché la validità della procura va verificata al momento del deposito del ricorso e il vizio è insuscettibile di sanatoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per mancanza di una valida procura speciale, in quanto la procura originaria non era certificata dal difensore quanto alla data di rilascio successiva al provvedimento impugnato. Ha ritenuto non sanabile il vizio mediante successiva sostituzione del difensore. Non ha liquidato spese per la mancata rituale costituzione dell'Amministrazione. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
"la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"
Per i ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve essere rilasciata dopo la comunicazione del decreto impugnato e la data di rilascio deve essere certificata dal difensore; la mancanza di tale certificazione determina inammissibilità.
art. 83 c.p.c.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito speciale di posteriorità e certificazione.
art. 365 c.p.c.
La valida procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione; il difetto non è sanabile successivamente mediante rinnovazione ex art. 182 c.p.c.
art. 101, comma 2, c.p.c.
Le cause di inammissibilità o improcedibilità possono essere rilevate d'ufficio senza preventiva interlocuzione con le parti.
art. 380-bis c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto per la decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 182 c.p.c.
Esclusa la possibilità di sanare il difetto di procura mediante rinnovazione, perché la valida procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso.
art. 3 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale rimessa e poi respinta.
art. 10 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale rimessa e poi respinta.
art. 24 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale rimessa e poi respinta.
art. 111 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale rimessa e poi respinta.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione al preteso contrasto con la normativa eurounitaria e convenzionale nella questione di legittimità costituzionale.
direttiva 2013/32/UE
Richiamata nella questione di legittimità costituzionale concernente la disciplina della procura nel contenzioso in materia di protezione internazionale.
artt. 28 e 46, § 11, direttiva 2013/32/UE
Richiamati nella questione di legittimità costituzionale.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale.
artt. 18 e 19, § 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati nella questione di legittimità costituzionale.
artt. 6, 7, 13 e 14 CEDU
Richiamati nella questione di legittimità costituzionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificarne espressamente la data di rilascio; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- La mancanza della certificazione della data di rilascio della procura è un vizio originario del ricorso, rilevabile d'ufficio e non sanabile con successiva costituzione di un nuovo difensore o con rinnovazione della procura.
- Il requisito della valida procura speciale attiene all'ammissibilità stessa del ricorso per cassazione e va verificato con riferimento al momento del deposito dell'atto.
- Nel giudizio di legittimità le cause di inammissibilità possono essere rilevate d'ufficio senza necessità di previa interlocuzione con le parti, quando si tratti di profili che la parte diligente deve considerare come possibili sviluppi della lite.
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