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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23778/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda due imputati dichiarati responsabili di plurime violazioni della legge fallimentare, in un procedimento originariamente definito dal Tribunale di Messina e poi più volte sottoposto a impugnazioni. In primo grado entrambi erano stati condannati per quattro episodi contestati ai capi A), B), C) e D) ai sensi dell'art. 236, comma 2, l. fall., con applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219 l. fall. e delle pene accessorie. In appello una delle imputazioni era stata dichiarata non doversi procedere; successivamente la Cassazione aveva annullato senza rinvio limitatamente al capo D) per prescrizione, rinviando alla Corte di appello di Reggio Calabria solo per la rideterminazione della pena sui residui reati. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale aveva rideterminato la pena in senso più favorevole ma aveva mantenuto ferme le aggravanti e rideterminato anche le pene accessorie. I ricorsi deducevano, in sintesi: per un imputato, violazione dell'art. 627 c.p.p. per asserita elusione del dictum rescindente, mancata rinnovata valutazione della pena secondo i criteri dell'art. 133 c.p. dopo la caducazione di un reato, erronea conferma delle aggravanti per più fatti di bancarotta e per danno patrimoniale di rilevante gravità, oltre a difetto di motivazione sulla misura degli aumenti e sulla durata delle pene accessorie; per l'altro imputato, violazione dell'art. 624 c.p.p. e delle norme fallimentari sul dissesto e sulle aggravanti, sostenendo che la declaratoria di prescrizione e la riqualificazione del capo B) avrebbero imposto di escludere sia l'aggravante del danno rilevante sia quella della consumazione di più fatti di bancarotta, con conseguente necessità di ridurre ulteriormente la pena e la durata delle pene accessorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che le questioni relative alla sussistenza delle aggravanti e alla qualificazione dei fatti di cui ai capi A) e B) fossero già state definite dalla precedente sentenza rescindente, con formazione del giudicato parziale, sicché il giudice del rinvio non poteva riesaminarle. Ha inoltre giudicato inammissibili i motivi sulla dosimetria della pena e sulle pene accessorie perché generici e sostanzialmente volti a sollecitare un nuovo apprezzamento discrezionale del merito. La pena, già rideterminata dalla Corte di appello di Reggio Calabria in anni 3 e mesi 6 di reclusione e in anni 3 di pene accessorie, è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 236, comma 2, l. fall.

    norma incriminatrice posta a base delle contestazioni per plurime violazioni fallimentari

  • art. 219 l. fall.

    norma richiamata per le aggravanti e per la determinazione della pena nelle ipotesi di plurimi fatti di bancarotta e di danno patrimoniale di rilevante gravità

  • art. 216 l. fall.

    norma richiamata per le pene accessorie applicate in primo grado

  • art. 627 c.p.p.

    invocato dai ricorrenti per sostenere l'inosservanza del dictum rescindente; la Corte afferma che il giudice del rinvio non poteva riesaminare questioni già coperte da giudicato parziale

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro di commisurazione della pena; la Corte ritiene sufficiente la motivazione richiamata dai giudici di merito quando la pena è contenuta nei limiti minimi o prossimi al minimo edittale

  • art. 624 c.p.p.

    richiamato per sostenere l'estensione del giudicato parziale alle parti della sentenza in connessione essenziale; la Corte delimita il giudicato alle statuizioni con autonomia giuridico-concettuale già decise

  • art. 223 l. fall.

    norma considerata nei rapporti tra bancarotta impropria, dissesto e aggravanti

  • art. 217 l. fall.

    richiamato nell'aggravante della consumazione di più fatti di bancarotta

  • art. 218 l. fall.

    richiamato nell'aggravante della consumazione di più fatti di bancarotta

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • Quando una sentenza di cassazione annulla solo alcuni capi o alcuni segmenti decisori, il rinvio è delimitato alle sole parti effettivamente annullate; tutte le statuizioni già scrutinante e respinte o dichiarate inammissibili nella decisione rescindente formano giudicato parziale e non possono essere rimesse in discussione nel giudizio di rinvio.
  • Per "parti" della sentenza coperte da giudicato parziale non si intendono soltanto i capi di imputazione, ma anche le singole statuizioni interne al medesimo capo che abbiano autonomia giuridico-concettuale, come la sussistenza di aggravanti o la qualificazione giuridica di una condotta.
  • L'aggravante della pluralità di fatti di bancarotta non richiede necessariamente la coesistenza di fattispecie eterogenee: è sufficiente la reiterazione della condotta riconducibile anche alla medesima ipotesi di bancarotta, ove la norma lo consenta secondo l'interpretazione consolidata richiamata dalla Corte.
  • L'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità può essere valutata in relazione al valore complessivo dei beni sottratti o alla diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori, senza che sia necessario correlare il danno alla sola entità del passivo o alla differenza contabile tra attivo e passivo.
  • Nel giudizio di rinvio, se la pena viene rideterminata in misura prossima al minimo edittale e con aumenti molto contenuti, la motivazione può essere sintetica e limitarsi al richiamo della congruità o dell'equità della sanzione; una motivazione più analitica è richiesta soprattutto quando la pena si discosti significativamente dal minimo o dalla media edittale.
  • Censure che mirano solo a ottenere una nuova valutazione discrezionale del trattamento sanzionatorio, senza indicare specifici passaggi logici o elementi trascurati dal giudice di merito, sono destinate all'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentaleBancarotta preferenziale
IstitutiPrescrizione del reato

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