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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25156/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di otto cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche, IRPEF e IRAP per varie annualità, notificate alla ricorrente in qualità di socia coobbligata in solido di una s.n.c. La contribuente aveva dedotto in primo grado vizi propri delle cartelle e l'inesistenza dei crediti erariali; la C.T.P. aveva accolto i ricorsi, ma la C.T.R., riuniti gli appelli dell'Agenzia delle entrate e del concessionario, aveva riformato la decisione, escludendo sia i vizi formali delle cartelle sia i vizi di notifica. In cassazione la parte ricorrente ha proposto tre motivi: (1) omessa pronuncia sull'eccezione di inesistenza della notifica dell'appello del concessionario, perché eseguita a mezzo di operatore di posta privata; (2) omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per mancata notificazione al concessionario, asserito litisconsorte necessario; (3) omesso esame di un fatto decisivo, connesso alla dedotta mancata prova della notifica delle cartelle e dei ruoli e, più in generale, alla pretesa inesistenza degli atti di riscossione per difetto di prova del credito.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la nullità della notifica dell'appello a mezzo di posta privata, ove sussistente, era comunque sanata dal raggiungimento dello scopo per la partecipazione della contribuente al giudizio di appello; ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel periodo considerato, la notificazione eseguita da operatore postale privato senza titolo è nulla e non inesistente. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, rilevando che la ricorrente non aveva interesse a dolersi della mancata notifica dell'appello dell'ufficio al concessionario e, comunque, che il giudizio di appello si era svolto nel pieno contraddittorio di tutte le parti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava il paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.: la censura, sotto l'etichetta dell'omesso esame di un fatto decisivo, prospettava in realtà una questione di diritto sulla nullità o meno della notifica delle cartelle, questione che la sentenza impugnata aveva espressamente esaminato e ritenuto infondata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata in cassazione per mancata attività difensiva delle parti vittoriose; è stato altresì disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il n. 5, nel testo applicabile, consente la denuncia solo dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la deduzione di mere questioni di diritto o di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorrente per cassazione deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua deduzione processuale e la sua decisività.

  • art. 369 c.p.c.

    La censura ex art. 360, n. 5, richiede un puntuale assolvimento degli oneri di deposito e indicazione degli atti su cui si fonda.

  • art. 370 c.p.c.

    primo comma, ultima parte

    L'Agenzia ha depositato un mero atto di costituzione ai fini della difesa nel giudizio di legittimità.

  • art. 13, d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità del contraddittorio nei confronti del litisconsorte, ma la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza.

  • art. 140 c.p.c.

    Norma evocata in relazione alle modalità di notificazione, senza che la Corte ravvisi violazione utile al ricorso.

  • art. 149 c.p.c.

    Norma evocata in tema di notificazione, ma non ritenuta violata dalla Corte nel caso concreto.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla prova documentale della notificazione, senza esito favorevole alla ricorrente.

  • d.lgs. n. 546/1992

    artt. 1, 4, 10, 16, 20, 22, 53

    Richiamato nel secondo motivo per sostenere l'inammissibilità dell'appello dell'ufficio per difetto di contraddittorio; la Corte ha escluso la violazione.

  • d.lgs. n. 261/1999

    Normativa richiamata per sostenere che la notificazione mediante posta privata fosse inesistente; la Corte, seguendo le Sezioni Unite, ha qualificato la notificazione eventualmente viziata come nulla e sanabile.

  • d.lgs. n. 58/2011

    Richiamato quale testo di modifica del d.lgs. n. 261/1999 in attuazione della direttiva 2008/6/CE.

  • direttiva 2008/6/CE

    Utilizzata come base del quadro normativo che, nel periodo intermedio, ha inciso sulla disciplina della notificazione tramite operatori postali.

  • direttiva 97/67/CE

    Richiamata nel contesto della disciplina europea del servizio postale e delle notificazioni.

  • l. n. 890/1982

    Richiamata in combinato disposto con le norme del codice di procedura civile sulle notificazioni degli atti giudiziari.

Massime di principio

  • Nel periodo intermedio tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e il regime introdotto dalla l. n. 124/2017, la notificazione di un atto giudiziario eseguita da un operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo è nulla e non inesistente.
  • La nullità della notificazione è sanata dal raggiungimento dello scopo quando il destinatario si costituisce e partecipa al giudizio, con conseguente preclusione alla deduzione dell'inesistenza della notifica in termini sostanzialmente già sanati.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito, accogliendo l'impugnazione, abbia implicitamente rigettato l'eccezione incompatibile con la decisione resa.
  • In sede di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentito trasformarlo in una censura di diritto o in una richiesta di rivalutazione delle prove.
  • La deduzione del litisconsorzio necessario o della mancata notifica dell'impugnazione a una parte processuale è priva di utilità per la parte che non dimostri un concreto interesse a dolersene, specie quando il giudizio di appello si sia comunque svolto nel pieno contraddittorio tra le parti presenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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