Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/12/2016 n. 3704 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRES - accertamento - società - ristretta base sociale - sussistenza - rapporto di solidarietà - complicità - reciproco controllo - consegue - distribuzione degli utili extracontabili - presunzione di secondo grado - non è tale - legittimità - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità della presunzione secondo cui gli utili extracontabili accertati nei confronti di una società a ristretta base sociale sarebbero stati distribuiti ai soci. Sosteneva che tale ricostruzione integrasse una presunzione di secondo grado, vietata perché fondata sul maggior utile accertato alla società e, da questo, sulla sua successiva distribuzione ai soci.

La decisione

La presunzione è stata ritenuta legittima. Il fatto noto non è costituito dal solo maggior utile accertato in capo alla società, ma dalla ristrettezza della base sociale, situazione che implica normalmente rapporti di solidarietà, complicità, reciproco controllo e conoscenza degli affari societari. Da tali elementi può essere desunta, salvo prova contraria del socio, l'effettiva distribuzione degli utili extracontabili. Il divieto di presunzione di secondo grado, pertanto, non è stato ritenuto violato.

Norme richiamate

  • Principio del divieto di presunzioni di secondo grado

    Il divieto non impedisce di utilizzare la ristrettezza della base sociale come fatto noto per presumere la distribuzione degli utili extracontabili, perché la presunzione non si fonda direttamente sul maggior utile accertato, ma sulla situazione fattuale e sui rapporti tra i soci.

  • Disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi e della distribuzione di utili extracontabili

    Nelle società a ristretta base sociale, l'Amministrazione può presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, purché la presunzione sia adeguatamente motivata e il socio possa fornire prova contraria.

Massime di principio

  • La ristretta base sociale, da sola o insieme ad altri elementi, può fondare la presunzione che i soci conoscano gli affari societari e abbiano ricevuto gli utili extracontabili.
  • La presunzione è considerata di primo grado quando il fatto noto è la ristrettezza della compagine sociale e non il maggior reddito già accertato alla società.
  • Il socio può superare la presunzione fornendo prova concreta della mancata percezione degli utili o della propria estraneità alla gestione e agli affari societari.
  • In casi analoghi, occorre verificare sia l'effettiva ristrettezza della base sociale sia la presenza di elementi specifici che rendano plausibile la conoscenza o la distribuzione degli utili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.