Sentenza del 19/12/2016 n. 3704 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - accertamento - società - ristretta base sociale - sussistenza - rapporto di solidarietà - complicità - reciproco controllo - consegue - distribuzione degli utili extracontabili - presunzione di secondo grado - non è tale - legittimità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della presunzione secondo cui gli utili extracontabili accertati nei confronti di una società a ristretta base sociale sarebbero stati distribuiti ai soci. Sosteneva che tale ricostruzione integrasse una presunzione di secondo grado, vietata perché fondata sul maggior utile accertato alla società e, da questo, sulla sua successiva distribuzione ai soci.
La decisione
La presunzione è stata ritenuta legittima. Il fatto noto non è costituito dal solo maggior utile accertato in capo alla società, ma dalla ristrettezza della base sociale, situazione che implica normalmente rapporti di solidarietà, complicità, reciproco controllo e conoscenza degli affari societari. Da tali elementi può essere desunta, salvo prova contraria del socio, l'effettiva distribuzione degli utili extracontabili. Il divieto di presunzione di secondo grado, pertanto, non è stato ritenuto violato.
Norme richiamate
Principio del divieto di presunzioni di secondo grado
Il divieto non impedisce di utilizzare la ristrettezza della base sociale come fatto noto per presumere la distribuzione degli utili extracontabili, perché la presunzione non si fonda direttamente sul maggior utile accertato, ma sulla situazione fattuale e sui rapporti tra i soci.
Disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi e della distribuzione di utili extracontabili
Nelle società a ristretta base sociale, l'Amministrazione può presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, purché la presunzione sia adeguatamente motivata e il socio possa fornire prova contraria.
Massime di principio
- La ristretta base sociale, da sola o insieme ad altri elementi, può fondare la presunzione che i soci conoscano gli affari societari e abbiano ricevuto gli utili extracontabili.
- La presunzione è considerata di primo grado quando il fatto noto è la ristrettezza della compagine sociale e non il maggior reddito già accertato alla società.
- Il socio può superare la presunzione fornendo prova concreta della mancata percezione degli utili o della propria estraneità alla gestione e agli affari societari.
- In casi analoghi, occorre verificare sia l'effettiva ristrettezza della base sociale sia la presenza di elementi specifici che rendano plausibile la conoscenza o la distribuzione degli utili.
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