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Sentenza

Sentenza n. 2012/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento: - del provvedimento prot. -OMISSIS- – 10 del 29.09.2023, dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” - -OMISSIS- – -OMISSIS-, ove il Dirigente Scolastico decreta l'assegnazione a favore dell'alunna -OMISSIS- di numero 22 ore settimanali di sostegno didattico per l'anno scolastico 2023/2024, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente; - dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio scolastico provinciale e l'Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d'insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la stessa; E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE, dell'Amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per l'intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 27 ore settimanali;

Giustizia amministrativa202304712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno didattico per l'anno scolastico 2023/2024 e atti organizzativi presupposti relativi all'assegnazione di docenti insufficienti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il dirigente scolastico aveva assegnato alla figlia minore, riconosciuta portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, 22 ore settimanali di sostegno didattico, chiedendo l'assegnazione per l'intero orario settimanale del docente specializzato, pari a 27 ore, con rapporto 1:1. Sono stati inoltre contestati, senza specifica individuazione degli estremi, gli atti con cui le amministrazioni scolastiche avrebbero assegnato all'istituto un numero insufficiente di insegnanti di sostegno. L'istanza cautelare è stata rinunciata dalla ricorrente. Il giudizio è stato definito dopo l'avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., della possibile improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La domanda riguardava esclusivamente l'anno scolastico 2023/2024, ormai decorso al momento della decisione del 18 marzo 2026; pertanto, la ricorrente non avrebbe più potuto conseguire alcuna utilità concreta dall'annullamento degli atti impugnati, neppure strumentale o morale. La ricorrente non ha dedotto elementi contrari dopo l'avviso ex art. 73 c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La disposizione è richiamata per qualificare la condizione di handicap grave della minore destinataria del sostegno scolastico.

  • art. 73 c.p.a.

    Il giudice ha previamente avvisato le parti della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, consentendo il contraddittorio sul punto.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in materia di trattamento e diffusione di dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Un ricorso amministrativo diretto a ottenere una prestazione scolastica riferita a uno specifico anno scolastico diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, al momento della decisione, quell'anno scolastico sia definitivamente decorso e il ricorrente non possa più conseguire alcuna utilità concreta, strumentale o morale dall'accoglimento.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, purché le parti siano previamente avvisate ai sensi dell'art. 73 c.p.a. e poste in condizione di interloquire sulla possibile definizione in rito.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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