Cassazione Penale, Sentenza n. 26420/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bocchini aveva impugnato la conferma della condanna per più reati di bancarotta (capo A: bancarotta fraudolenta per distrazione di circa €115.000; capo B: bancarotta fraudolenta documentale; capo C: bancarotta preferenziale; capo D: bancarotta semplice per omessa domanda di fallimento). Con tre motivi lamentava: (1) insufficiente motivazione circa la qualificazione come distrazione dei prelievi dal conto della ditta, che sarebbero stati operazioni ordinarie e giustificate dalla gestione aziendale e dalla contabilità semplificata; (2) mancata prova dell'elemento soggettivo (dolo) perché fino al 2014 non sussisteva stato di insolvenza e i prelievi sarebbero stati dovuti alla revoca delle linee di credito; (3) omessa motivazione della Corte di appello sulle censure relative alla bancarotta documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli infondati: ha richiamato i principi secondo cui la bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità dei beni mancanti e che il mancato rinvenimento di cespiti all'atto del fallimento costituisce presunzione di distrazione salvo giustificazione plausibile da parte del fallito. I giudici hanno ritenuto condivisibile la ricostruzione dei giudici di merito che hanno documentato prelievi e bonifici dal conto fallimentare a conto personale, in un periodo di progressivo peggioramento finanziario culminato nella messa a sofferenza del conto nel 2014. Tuttavia il terzo motivo è stato accolto: la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non abbia motivato sulle censure relative alla bancarotta documentale; perciò ha annullato la sentenza limitatamente a quella imputazione e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio su quel punto, rigettando il ricorso nel resto.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 23, comma 8)
Richiamata per la disciplina procedurale eccezionale (disposizioni su discussione e requisitoria scritta in Cassazione nelle fasi indicate)
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, conv. con mod. nella legge 25 febbraio 2022, n. 15 (art. 16)
Richiamato in relazione alla proroga della disciplina processuale emergenziale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di estensione del ricorso per cassazione e indicazione dei motivi ammessi
art. 2710 cod. civ.
Richiamato come riferimento alla presunzione di attendibilità del corredo documentale, con precisazione che in tema di bancarotta la risultanza documentale va valutata secondo i parametri di scrutinio probatorio
art. 192 cod. proc. pen.
Principio secondo cui la risultanza probatoria (anche dal silenzio del fallito) deve essere valutata con ricerca della intrinseca attendibilità e motivata
art. 87, terzo comma, Legge fallimentare
Attribuisce al fallito l'obbligo di verità circa la destinazione dei beni, giustificando la sollecitazione al fallito di spiegare la destinazione dei cespiti mancanti
Massime di principio
- Per la bancarotta per distrazione è necessario provare la previa disponibilità in capo all'imprenditore dei beni poi mancanti; il mancato rinvenimento alla dichiarazione di fallimento genera una presunzione di distrazione salvo giustificazione plausibile e documentata da parte del fallito
- La valutazione delle movimentazioni bancarie è cruciale: trasferimenti dal conto dell'impresa a conto personale, soprattutto in epoca di peggioramento finanziario e senza titolo, sono indizi forti di distrazione
- L'onere di spiegare la destinazione dei cespiti grava sul fallito: la prova liberatoria richiesta è compatibile con la particolare posizione di garanzia attribuita dalla normativa concorsuale all'imprenditore
- La sussistenza del dolo va desunta da elementi concreti (epoca, modalità e riconoscibilità dei prelievi) e non può essere esclusa con argomentazioni meramente generiche; la correlazione temporale fra i prelievi e lo stato di crisi/insolvenza è rilevante
- In appello e in cassazione il giudice deve motivare espressamente su tutte le censure dedotte: l'omessa considerazione di specifiche doglianze (es. bancarotta documentale) comporta annullamento parziale e rinvio per nuovo esame
- In situazioni similari, è fondamentale conservare e produrre documentazione che giustifichi la destinazione di somme sottratte dai conti aziendali (od evidenzi che le operazioni rientravano nella normale gestione), nonché spiegare tempestivamente la natura delle difficoltà finanziarie e le misure adottate
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