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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26420/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bocchini aveva impugnato la conferma della condanna per più reati di bancarotta (capo A: bancarotta fraudolenta per distrazione di circa €115.000; capo B: bancarotta fraudolenta documentale; capo C: bancarotta preferenziale; capo D: bancarotta semplice per omessa domanda di fallimento). Con tre motivi lamentava: (1) insufficiente motivazione circa la qualificazione come distrazione dei prelievi dal conto della ditta, che sarebbero stati operazioni ordinarie e giustificate dalla gestione aziendale e dalla contabilità semplificata; (2) mancata prova dell'elemento soggettivo (dolo) perché fino al 2014 non sussisteva stato di insolvenza e i prelievi sarebbero stati dovuti alla revoca delle linee di credito; (3) omessa motivazione della Corte di appello sulle censure relative alla bancarotta documentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli infondati: ha richiamato i principi secondo cui la bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità dei beni mancanti e che il mancato rinvenimento di cespiti all'atto del fallimento costituisce presunzione di distrazione salvo giustificazione plausibile da parte del fallito. I giudici hanno ritenuto condivisibile la ricostruzione dei giudici di merito che hanno documentato prelievi e bonifici dal conto fallimentare a conto personale, in un periodo di progressivo peggioramento finanziario culminato nella messa a sofferenza del conto nel 2014. Tuttavia il terzo motivo è stato accolto: la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non abbia motivato sulle censure relative alla bancarotta documentale; perciò ha annullato la sentenza limitatamente a quella imputazione e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio su quel punto, rigettando il ricorso nel resto.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 23, comma 8)

    Richiamata per la disciplina procedurale eccezionale (disposizioni su discussione e requisitoria scritta in Cassazione nelle fasi indicate)

  • decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, conv. con mod. nella legge 25 febbraio 2022, n. 15 (art. 16)

    Richiamato in relazione alla proroga della disciplina processuale emergenziale

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di estensione del ricorso per cassazione e indicazione dei motivi ammessi

  • art. 2710 cod. civ.

    Richiamato come riferimento alla presunzione di attendibilità del corredo documentale, con precisazione che in tema di bancarotta la risultanza documentale va valutata secondo i parametri di scrutinio probatorio

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principio secondo cui la risultanza probatoria (anche dal silenzio del fallito) deve essere valutata con ricerca della intrinseca attendibilità e motivata

  • art. 87, terzo comma, Legge fallimentare

    Attribuisce al fallito l'obbligo di verità circa la destinazione dei beni, giustificando la sollecitazione al fallito di spiegare la destinazione dei cespiti mancanti

Massime di principio

  • Per la bancarotta per distrazione è necessario provare la previa disponibilità in capo all'imprenditore dei beni poi mancanti; il mancato rinvenimento alla dichiarazione di fallimento genera una presunzione di distrazione salvo giustificazione plausibile e documentata da parte del fallito
  • La valutazione delle movimentazioni bancarie è cruciale: trasferimenti dal conto dell'impresa a conto personale, soprattutto in epoca di peggioramento finanziario e senza titolo, sono indizi forti di distrazione
  • L'onere di spiegare la destinazione dei cespiti grava sul fallito: la prova liberatoria richiesta è compatibile con la particolare posizione di garanzia attribuita dalla normativa concorsuale all'imprenditore
  • La sussistenza del dolo va desunta da elementi concreti (epoca, modalità e riconoscibilità dei prelievi) e non può essere esclusa con argomentazioni meramente generiche; la correlazione temporale fra i prelievi e lo stato di crisi/insolvenza è rilevante
  • In appello e in cassazione il giudice deve motivare espressamente su tutte le censure dedotte: l'omessa considerazione di specifiche doglianze (es. bancarotta documentale) comporta annullamento parziale e rinvio per nuovo esame
  • In situazioni similari, è fondamentale conservare e produrre documentazione che giustifichi la destinazione di somme sottratte dai conti aziendali (od evidenzi che le operazioni rientravano nella normale gestione), nonché spiegare tempestivamente la natura delle difficoltà finanziarie e le misure adottate

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