Sentenza del 12/05/2017 n. 11868 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava l'omessa fatturazione, contabilizzazione e dichiarazione, ai fini IRPEG e delle sanzioni per l'anno d'imposta 2000, di maggiori corrispettivi derivanti dalla vendita di immobili. Secondo l'Ufficio, le vendite erano state concluse a prezzi superiori a quelli indicati in contabilità e negli atti, come desunto da indagini bancarie, documentazione extracontabile, movimentazioni anomale sui conti della società, degli amministratori, di soggetti terzi e degli acquirenti, nonché dal reiterato collegamento tra tali operazioni. L'Agenzia denunciava, da un lato, l'omessa motivazione della CTR sull'effettivo esame di tali elementi presuntivi e, dall'altro, la violazione delle norme sulle presunzioni derivanti dalle indagini finanziarie e sull'inversione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo. Ha rilevato che la Commissione tributaria regionale aveva respinto la pretesa erariale in modo sostanzialmente assertivo, senza esaminare complessivamente e analiticamente gli elementi presuntivi derivanti dalle indagini bancarie e dalla documentazione extracontabile, né spiegare adeguatamente perché tali elementi fossero irrilevanti. La CTR si era limitata a valorizzare la libertà di determinazione del prezzo, una generica esigenza di liquidità, la diversa superficie degli immobili e le perizie di parte, senza motivare adeguatamente la prevalenza di tali elementi. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
La Corte ha ritenuto sussistente un vizio motivazionale perché il giudice regionale non aveva esaminato né valutato in modo adeguato gli elementi probatori e presuntivi decisivi prospettati dall'Amministrazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
Le movimentazioni risultanti dai rapporti finanziari possono fondare presunzioni di maggiori ricavi o redditi; spetta al contribuente fornire una spiegazione analitica e documentata della loro estraneità all'attività imponibile. Tali verifiche possono riguardare anche conti formalmente intestati a terzi quando emergano elementi di collegamento, fittizietà o inerenza con il contribuente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41
Richiamato dall'Agenzia nell'ambito della disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi, quale base normativa della ricostruzione induttiva del reddito.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51
Richiamato per i poteri di controllo e per l'utilizzo delle indagini finanziarie ai fini IVA, in particolare per ricostruire operazioni e corrispettivi non dichiarati.
Art. 2728 c.c.
Richiamato in relazione al regime delle presunzioni legali e all'effetto di inversione dell'onere della prova derivante dagli elementi finanziari acquisiti dall'Amministrazione.
Art. 378 c.p.c.
Richiamato per la memoria depositata dalla società nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria deve esaminare in modo concreto e complessivo tutti gli elementi presuntivi decisivi offerti dall'Amministrazione; non è sufficiente respingerli con formule generiche o apodittiche.
- Le indagini bancarie possono fondare l'accertamento di maggiori ricavi o imponibili anche quando riguardano conti intestati a terzi, se l'Ufficio dimostra collegamenti, intestazioni fittizie o una concreta inerenza con l'attività del contribuente.
- Quando opera la presunzione derivante dalle movimentazioni finanziarie, il contribuente deve fornire una spiegazione specifica, documentata e coerente per ciascun movimento, non una contestazione generica.
- La differenza tra prezzo dichiarato e valore di mercato, considerata isolatamente, non dimostra necessariamente l'esistenza di maggiori corrispettivi; tuttavia può assumere rilievo se combinata con anomalie bancarie, documentazione extracontabile e altri indizi concordanti.
- La libertà contrattuale nella determinazione del prezzo o la necessità di liquidità non escludono automaticamente l'accertamento, ma devono essere valutate insieme agli altri elementi del caso.
- Le perizie di parte possono essere utilizzate dal giudice tributario, ma la loro preferenza rispetto agli elementi dell'Ufficio deve essere motivata specificamente, indicando perché risultino attendibili e convincenti.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente nel merito: impone al giudice di rinvio di riesaminare la controversia e di fornire una motivazione completa, confrontando tutte le prove e le presunzioni disponibili.
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