Tribunale, Sentenza T-65/18
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 20 settembre 2019. — Repubblica bolivariana del Venezuela contro Consiglio dell'Unione europea. — Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Ricorso proposto da uno Stato terzo – Insussistenza di incidenza diretta – Irricevibilità. — Causa T-65/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto come irricevibile il ricorso del Venezuela contro le misure restrittive UE adottate in relazione alla situazione in Venezuela. Ha ritenuto che le disposizioni impugnate non producessero un’incidenza diretta sulla situazione giuridica dello Stato venezuelano, poiché vietavano solo agli operatori soggetti alla giurisdizione dell’Unione di effettuare determinate operazioni. Ha inoltre escluso che l’adattamento del ricorso potesse validamente estendersi alla successiva decisione di proroga e al regolamento di esecuzione, con condanna del Venezuela alle spese.
Ricorso di annullamento proposto dal Venezuela avverso misure restrittive UE: irricevibilità per difetto di incidenza diretta e limiti dell’adattamento del ricorso a successivi atti di proroga/modifica
La questione giuridica
Se la Repubblica bolivariana del Venezuela fosse direttamente interessata, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, dalle disposizioni del regolamento 2017/2063 che vietano a operatori dell’Unione di esportare verso il Venezuela determinati beni e servizi; se, inoltre, l’adattamento del ricorso consentisse di impugnare la decisione 2018/1656 e il regolamento di esecuzione 2018/1653, adottati successivamente in proroga/modifica delle misure restrittive originarie.
Principio di diritto
Uno Stato terzo non è direttamente interessato, ai fini dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, da un regolamento UE che vieta agli operatori dell’Unione di esportare verso di esso determinati beni e servizi quando la misura non gli impone alcun divieto diretto, non lo designa espressamente come destinatario specifico e gli effetti che produce sulla sua situazione sono solo indiretti o economici; di conseguenza il suo ricorso è irricevibile. Inoltre, l’adattamento del ricorso non può estendersi a un atto successivo di proroga/modifica se l’atto originario impugnato non era stato a sua volta oggetto della domanda di annullamento, né può valere per un atto che non incide direttamente sul ricorrente.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 28 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 130, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) 2017/2063
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653
- Decisione (PESC) 2017/2074
- Decisione (PESC) 2018/1656
- Articolo 20 del regolamento (UE) 2017/2063
- Articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2063
Ricorso di annullamento contro misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela
Il Tribunale, Quarta Sezione ampliata, ha deciso su un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto dalla Repubblica bolivariana del Venezuela contro alcune misure restrittive dell’Unione in materia di PESC e di applicazione regolamentare. La controversia riguarda, in particolare, la ricevibilità del ricorso alla luce del requisito dell’incidenza diretta e della successiva modifica/proroga degli atti impugnati.
Fatti e quadro delle misure restrittive
Il Consiglio aveva adottato la decisione (PESC) 2017/2074 e il regolamento (UE) 2017/2063 in considerazione del deterioramento della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani in Venezuela. Le misure comprendevano: divieti di esportazione di armi, attrezzature militari e beni utilizzabili per la repressione interna; divieti di fornire servizi connessi; nonché misure di congelamento di fondi per determinate persone ed entità.
La decisione 2018/1656 ha prorogato la validità della decisione PESC fino al 14 novembre 2019 e ha modificato una voce dell’allegato I. Il regolamento di esecuzione 2018/1653 ha modificato una voce dell’allegato IV del regolamento 2017/2063.
Procedimento e domande delle parti
Il Venezuela ha chiesto l’annullamento del regolamento 2017/2063, poi, mediante memoria di adattamento ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura, anche della decisione 2018/1656 e del regolamento di esecuzione 2018/1653, nei limiti in cui le loro disposizioni lo riguardavano. Il Consiglio ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, sostenendo, tra l’altro, la mancanza di incidenza diretta.
Normativa rilevante richiamata dal Tribunale
Il Tribunale ha preso in considerazione, ai fini della ricevibilità:
- l’articolo 263, quarto comma, TFUE;
- l’articolo 20 del regolamento 2017/2063, che limita l’ambito soggettivo e territoriale delle misure;
- l’articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento, sul riesame periodico delle misure;
- l’articolo 86 del regolamento di procedura, sull’adattamento del ricorso;
- gli articoli 130, 134, 28, 89 e 130, paragrafo 6, del regolamento di procedura.
Ragionamento sulla nozione di incidenza diretta
Il Tribunale ha ricordato che, per essere direttamente interessato, il ricorrente deve dimostrare cumulativamente che l’atto produca effetti diretti sulla sua situazione giuridica e che non lasci alcun margine discrezionale ai destinatari incaricati dell’attuazione.
Applicando tali criteri, ha rilevato che le disposizioni impugnate vietavano agli operatori dell’Unione di vendere o fornire determinati beni e servizi a persone, entità od organismi in Venezuela, ma non imponevano alcun divieto diretto alla Repubblica bolivariana del Venezuela. Gli eventuali effetti nei suoi confronti erano solo indiretti, consistendo nella possibile riduzione delle fonti di approvvigionamento.
Il Tribunale ha escluso l’assimilazione del Venezuela a un operatore economico attivo sui mercati interessati: a differenza dei casi giurisprudenziali invocati dalla ricorrente, qui lo Stato non era nominativamente designato quale destinatario specifico delle restrizioni in quanto operatore di mercato. Inoltre, non risultava provata l’esistenza di un rapporto contrattuale concreto con operatori dell’Unione, ma solo una possibilità futura e ipotetica.
È stata respinta anche l’argomentazione secondo cui il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva imporrebbe di superare i requisiti di ricevibilità del Trattato: tale diritto non può elidere le condizioni poste espressamente dall’articolo 263 TFUE.
Adattamento del ricorso e atti successivi
Quanto alla decisione 2018/1656 e al regolamento di esecuzione 2018/1653, il Tribunale ha osservato che:
- il regolamento di esecuzione non riguardava direttamente il Venezuela, per le stesse ragioni già esposte con riferimento al regolamento originario;
- la memoria di adattamento ex articolo 86 del regolamento di procedura consente di impugnare un atto che sostituisce o modifica un atto precedente solo se l’annullamento di quest’ultimo era già stato chiesto nel ricorso introduttivo.
Poiché il Venezuela non aveva chiesto l’annullamento della decisione 2017/2074 nell’atto introduttivo, non poteva validamente estendere l’impugnazione alla decisione 2018/1656 che la modificava.
Decisione e spese
Il ricorso è stato respinto integralmente in quanto irricevibile, senza necessità di esaminare gli altri motivi di irricevibilità dedotti dal Consiglio. Il Venezuela è stato condannato a sopportare le proprie spese e quelle del Consiglio.
Principio affermato
Le misure restrittive dell’Unione che si limitano a vietare agli operatori soggetti alla giurisdizione dell’UE di intrattenere determinati rapporti economici con uno Stato terzo non incidono direttamente sulla situazione giuridica di quello Stato, salvo che esso sia specificamente e direttamente destinatario del divieto o dimostri di essere assimilabile a un operatore del settore interessato. L’adattamento del ricorso non può, inoltre, surrogare l’originaria mancata impugnazione dell’atto base rispetto a un successivo atto di proroga o modifica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 20 set 2019Tribunale, Sentenza T-125/17
- Sentenza · 20 set 2019Tribunale, Sentenza T-610/17
- Sentenza · 20 set 2019Tribunale, Sentenza T-636/17
- Sentenza · 20 set 2019Tribunale, Sentenza T-650/17
- Sentenza · 20 set 2019Tribunale, Sentenza T-696/17
- Sentenza · 20 set 2019Tribunale, Sentenza T-755/17
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →