Sentenza del 01/07/2016 n. 175 - Comm. Trib. Prov. Cremona
IMU - RIMBORSO - Calcolo dell'imposta - Eccedenza su alcuni immobili - Debenza su altri - Compensazione - Legittima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa compensazione è stata ritenuta legittima. L'IMU deve essere determinata considerando il complesso degli immobili appartenenti al medesimo proprietario e non valutando separatamente ciascuna unità immobiliare. Pertanto, l'eccedenza risultante da alcuni immobili non può essere rimborsata quando, sulla posizione complessiva del contribuente, risultano imposte non pagate relative ad altri immobili erroneamente considerati esenti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di aver versato un importo IMU superiore al dovuto relativamente ad alcuni immobili e chiedeva la restituzione dell'eccedenza. Tuttavia, per altri immobili dello stesso proprietario, l'imposta non era stata versata perché ritenuti erroneamente esenti. Il Comune ha quindi considerato complessivamente la posizione del contribuente e ha compensato l'eccedenza versata sui primi immobili con l'imposta dovuta sui secondi.
Norme richiamate
IMU - disciplina generale dell'imposta municipale propria
L'imposta è riferita alla posizione del proprietario e deve essere verificata considerando l'insieme degli immobili posseduti, ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.
Principio della compensazione tra eccedenze e debiti tributari
Un'eccedenza di versamento relativa ad alcuni immobili può essere utilizzata per compensare l'imposta dovuta dal medesimo contribuente su altri immobili, quando l'eventuale esenzione sia stata erroneamente riconosciuta.
Massime di principio
- Per le imposte patrimoniali riferite a più beni dello stesso soggetto, la verifica di un eventuale credito deve normalmente essere effettuata sulla posizione fiscale complessiva e non isolando ciascun immobile.
- Il contribuente non può ottenere il rimborso di un'eccedenza se, considerando tutti i beni imponibili, esistono altri debiti tributari non pagati.
- Un errore nella qualificazione di un immobile come esente può determinare il recupero dell'imposta e la compensazione con somme versate in eccesso su altri immobili.
- Prima di presentare una richiesta di rimborso è opportuno verificare l'intero patrimonio imponibile e tutti i versamenti e debiti relativi alla medesima imposta e annualità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 lug 2016Sentenza del 01/07/2016 n. 212 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 1 lug 2016Sentenza del 01/07/2016 n. 214 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 1 lug 2016Sentenza del 01/07/2016 n. 215 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 1 lug 2016Sentenza del 01/07/2016 n. 1833 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 1 lug 2016Sentenza del 01/07/2016 n. 1836 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 1 lug 2016Sentenza del 01/07/2016 n. 1837 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →