Cassazione Penale, Sentenza n. 34006/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto la sospensione dei termini della custodia cautelare in carcere per l'espletamento di una perizia atta alla trascrizione di conversazioni intercettate nell'ambito di dibattimento per reati in materia di stupefacenti e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il ricorrente deduceva: I) violazione di legge, perché la sospensione sarebbe stata disposta in assenza di richiesta del PM e senza aver sentito il difensore, con violazione del comma 3 dell'art. 304 c.p.p.; II) vizio di motivazione, perché il provvedimento non avrebbe indicato le ragioni che giustificavano la sospensione per particolare complessità del procedimento (il Tribunale si sarebbe limitato a dire "ovviamente" sono sospesi i termini).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: inammissibile per difetto di devoluzione in sede di appello (art. 606, comma 3 c.p.p.), trattandosi di censura relativa all'ordinanza dibattimentale non portata all'esame del giudice di merito. Secondo motivo: manifestamente infondato, perché il Tribunale aveva fornito motivazione sufficiente richiamando l'ipotesi di sospensione prevista dall'art. 304, comma 2 c.p.p., e ritenendo legittima la sospensione ai sensi dell'art. 508 c.p.p. per una perizia di trascrizione delle intercettazioni che risultava necessaria e inevitabile; la Corte ha richiamato orientamento giurisprudenziale (Sez. 5, n. 53234/2018) in tal senso. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina dell'appello ex art. 310 come titolo dell'impugnazione originaria in sede di merito; contestualizza il tipo di impugnazione che è stata oggetto del procedimento.
art. 304, comma 3 cod. proc. pen.
Il ricorrente sosteneva la violazione dell'obbligo di ascolto del difensore e di richiesta del PM; la Corte ha ritenuto che tale censura non fosse stata devoluta in appello e comunque la sospensione era stata motivata sulla base di altre norme (v. art. 304, comma 2 e art. 508).
art. 304, comma 2 cod. proc. pen.
Consente la sospensione dei termini della custodia cautelare in caso di dibattimento particolarmente complesso; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sospensione con riferimento a questa ipotesi.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce che in cassazione non sono devoluti i motivi che non siano stati proposti o dedotti in grado di appello; su tale base la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché relativo a questione non portata all'esame del giudice di merito.
art. 508 cod. proc. pen.
Norma richiamata per legittimare la sospensione dei termini quando è necessario un accertamento tecnico complesso (qui, la trascrizione delle intercettazioni); la Corte ha confermato che la sospensione può riguardare tutti gli imputati quando la perizia risulti necessaria e inevitabile.
art. 407 cod. proc. pen.
Richiamato marginalmente come riferimento ai reati per i quali si procedeva (richiami nel testo alla disciplina delle ipotesi contemplate dall'art. 407); utilizzato per inquadrare la tipologia del procedimento complesso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede comunicazioni al direttore dell'istituto penitenziario in caso di provvedimenti che incidono sui termini di custodia; la Corte ha ordinato l'invio del provvedimento al direttore per gli adempimenti consequenziali.
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 53234 del 17/07/2018, Rv. 274163 - 01)
Conferma l'orientamento secondo cui è legittima la sospensione dei termini della custodia cautelare per tutti gli imputati quando la complessità del dibattimento riguardi un'espletamento peritale necessario e inevitabile (perizia di trascrizione delle intercettazioni).
Massime di principio
- In cassazione non sono esaminabili i motivi non dedotti o non devoluti al giudice di merito: le censure devono essere tempestivamente sollevate in appello per poter essere valutate in sede di legittimità (art. 606, comma 3 c.p.p.).
- La sospensione dei termini della custodia cautelare può essere disposta quando il dibattimento sia particolarmente complesso e richieda accertamenti peritali indispensabili (art. 304, comma 2; art. 508 c.p.p.); in tali casi la sospensione può riguardare tutti gli imputati se l'accertamento è comune e necessario.
- L'assenza di motivazione formale apparente (es. espressioni sintetiche) non basta se il giudice ha comunque richiamato la fattispecie normativa pertinente e reso comprensibile la ragione della sospensione; la Corte valuta la congruità della motivazione alla luce delle norme richiamate e della natura dell'accertamento.
- Le questioni procedurali relative al mancato coinvolgimento di parti (es. richiesta del PM o ascolto del difensore) vanno tempestivamente contestate in sede di appello; sollevare tali censure per la prima volta in cassazione espone al rischio di inammissibilità.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per cause non dolose o colpose, il giudice può comunque condannare il ricorrente alle spese e irrogare sanzioni pecuniarie se non sussiste assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità (richiami a criteri di equità e alla giurisprudenza costituzionale).
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