Sentenza n. 15340/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento - ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Viterbo, (Atto n. -OMISSIS- del 27 febbraio 2021) nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l’accertamento - del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includeva i sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (ex poliziotto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la liquidazione del trattamento di fine servizio chiedendone l’annullamento e l’accertamento del diritto al ricalcolo con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della l. n. 232/1990, oltre agli accessori. Ha dedotto di possedere i requisiti anagrafici e di servizio richiesti, denunciando violazione e falsa applicazione delle disposizioni richiamate, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti, nonché violazione dell’art. 36 Cost. L’INPS ha eccepito la prescrizione quinquennale, assumendo che decorresse dalla cessazione dal servizio (1° febbraio 2018), e ha contestato il diritto sia perché il collocamento a riposo era avvenuto a domanda, sia per mancata presentazione dell’istanza entro il 30 giugno dell’anno di maturazione congiunta dei requisiti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di prescrizione: il termine decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla data di collocamento a riposo, e nel caso concreto non era decorso il quinquennio. Nel merito ha accolto la domanda, ritenendo spettanti i sei scatti per l’indennità di buonuscita anche in caso di cessazione a domanda, una volta maturati 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale e la sua inosservanza non impedisce il beneficio; l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che esclude il collocamento a domanda per il beneficio riferito alla base pensionabile, non modifica il distinto regime di calcolo della buonuscita previsto dall’art. 6-bis. Ha quindi dichiarato il diritto al beneficio e ordinato all’INPS di rideterminare l’indennità includendovi i sei scatti. Sulle somme spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Spese compensate per gli oscillamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
In definitiva, il dato testuale del comma 2 dell’art. 6-bis impone il riconoscimento dei citati sei scatti al personale collocato a riposo dopo i 55 anni di età e con un servizio utile di 35 anni, senza ulteriori limitazioni.
Il beneficio dei sei scatti per il calcolo dell’indennità di buonuscita spetta anche a chi cessa dal servizio a domanda, se ha compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno non costituisce una condizione decadenziale.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Invero, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell’Ente previdenziale, tale norma non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione all’attribuzione dei sei scatti di cui all’art. 6-bis del d. l. n. 387/1987, applicandosi ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettura della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile…”) e dal riferimento all’art. 13 del d. lgs. n. 503/1992 (riguardante appunto l’importo della pensione: cft, ex plurimis, TAR Roma, sez. V, 06/07/2026, n. 12307).
L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina l’attribuzione dei sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non deroga al beneficio dei sei scatti per l’indennità di buonuscita previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
Sulle somme dovute a titolo di riliquidazione spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
La disciplina richiamata esclude il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per il calcolo dell’indennità di buonuscita spetta al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
- Il termine del 30 giugno previsto per presentare la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale e la sua inosservanza non preclude il riconoscimento dei sei scatti ai fini dell’indennità di buonuscita.
- L’esclusione del collocamento a domanda prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 attiene al beneficio relativo alla base pensionabile e non modifica il regime dei sei scatti per la liquidazione dell’indennità di buonuscita disciplinato dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
- Ai fini della prescrizione del diritto ai sei scatti per l’indennità di buonuscita, il termine decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla data di cessazione dal servizio.
- Sulle somme dovute per la riliquidazione dell’indennità spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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