Cassazione Civile, Ordinanza n. 17321/2024 del 24/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento TARSU relativi al medesimo immobile, ma a periodi d’imposta diversi: una contribuente ha impugnato l’accertamento per il periodo maggio-dicembre 2011, l’altro contribuente gli avvisi per le annualità 2012, 2013 e 2014. I due giudizi di merito sono stati trattati separatamente e si sono conclusi entrambi con rigetto. I soccombenti hanno quindi proposto un unico ricorso per cassazione avverso due sentenze diverse della Commissione tributaria regionale. Nei motivi, entrambi hanno dedotto, in sintesi, la radicale carenza di motivazione delle sentenze e degli avvisi in ordine al presupposto impositivo della TARSU/TARI; l’insufficienza della prova sull’occupazione o utilizzazione dell’immobile; la nullità degli avvisi per vizi formali; l’erroneo ricorso a presunzioni e a presunzioni di secondo grado; la violazione delle norme sull’onere probatorio e di alcune disposizioni del d.lgs. n. 507 del 1993 e del d.l. n. 203 del 2005; uno dei ricorrenti ha inoltre aderito ai motivi dell’altro, facendoli propri anche per i separati motivi specifici. Il Comune ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso cumulativo perché rivolto contro due sentenze rese in giudizi distinti e fra parti solo parzialmente coincidenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso cumulativo. Ha affermato che l’impugnazione con un unico atto di più sentenze è ammissibile solo in ipotesi eccezionali, quando ricorrano identità delle parti, medesimo rapporto giuridico e questioni di diritto comuni tali da giustificare l’economia processuale; nel caso concreto, invece, le sentenze gravate erano state rese in giudizi separati, nei confronti di soggetti diversi, e si fondavano anche su accertamenti di fatto e motivazioni differenti, perché una pretesa riguardava la posizione del proprietario e l’altra quella del detentore dell’immobile. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 103 c.p.c.
La disposizione sul litisconsorzio facoltativo riguarda l’esercizio dell’azione e il giudizio di primo grado; non consente di superare, in cassazione, il principio per cui le impugnazioni devono riferirsi alla sentenza gravata.
art. 335 c.p.c.
La riunione dei processi nel prosieguo della vertenza è rimessa al giudice; non attribuisce alle parti il potere di proporre un unico ricorso contro sentenze diverse emesse in procedimenti distinti.
art. 366 c.p.c.
Nel giudizio di legittimità la disciplina dell’impugnazione presuppone l’indicazione di una specifica sentenza impugnata, a pena di inammissibilità.
art. 369 c.p.c.
Anche il deposito richiesto in cassazione è costruito con riferimento a una sentenza impugnata; ciò conferma l’incompatibilità ordinaria del ricorso cumulativo contro più decisioni.
art. 73 d.lgs. n. 507 del 1993
La norma è richiamata dai ricorrenti per contestare il fondamento presuntivo dell’accertamento TARSU, ma la Corte non esamina nel merito la doglianza perché assorbita dall’inammissibilità.
art. 2729 c.c.
È invocato dai ricorrenti per censurare l’uso di presunzioni; la Corte non decide sul punto in quanto il ricorso è dichiarato inammissibile.
d.l. n. 203 del 2005
È richiamato nei motivi di ricorso per contestare la pretesa tributaria e il ruolo dell’ente, ma la Corte non affronta il merito della censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza processuale dell’inammissibilità.
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
È richiamata come norma che ha inserito l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso cumulativo contro più sentenze è eccezionalmente ammissibile solo se le decisioni impugnate sono state rese tra le medesime parti, concernono il medesimo rapporto giuridico e dipendono da questioni di diritto comuni, in modo da rendere utile e non pregiudizievole l’economia processuale.
- Se le sentenze impugnate provengono da procedimenti distinti e riguardano soggetti anche solo parzialmente diversi, l’impugnazione con un unico ricorso è inammissibile, perché il giudizio di legittimità resta strutturato sull’impugnazione di una singola sentenza.
- La connessione tra controversie o la loro riferibilità al medesimo tributo e allo stesso immobile non basta, da sola, a giustificare un ricorso unitario quando gli accertamenti di fatto e le posizioni soggettive delle parti siano diversi.
- Le regole sulla riunione dei processi operano nel corso del giudizio per iniziativa del giudice e non legittimano le parti a cumulare liberamente in cassazione impugnazioni rivolte contro decisioni separate.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la parte soccombente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore contributo unificato.
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