Cassazione Penale, Sentenza n. 496/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha rigettato il reclamo contro il decreto del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto l'istanza di permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen. Il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 30-ter Ord. pen., sostenendo che la decisione era fondata su dati di fatto errati (riferimenti a periodi di detenzione e a relazione GOT ormai datata), sull'omessa verifica concreta delle condizioni di progressione trattamentale e della pericolosità sociale, nonché sull'erroneo richiamo al d.l. n. 162/2022 entrato in vigore dopo la presentazione dell'istanza; sollevava inoltre che il Tribunale si era limitato a confermare il rigetto senza aggiornare l'istruttoria né acquisire informazioni aggiuntive rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata disponendo il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto illegittima la decisione del tribunale che si era basata su atti non aggiornati (relazione di sintesi del 2017) senza dar impulso, anche d'ufficio, all'aggiornamento dell'istruttoria e senza acquisire le informazioni necessarie (anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019) circa l'eventuale attualità di collegamenti con la criminalità organizzata; ha ricordato che il giudice del reclamo ha poteri devolutivi e sostitutivi e deve esaminare le sopravvenienze o acquisire elementi integrativi quando necessario.
Norme richiamate
art. 30-ter Ordinamento penitenziario
Il permesso premio è parte integrante del programma di trattamento e la sua concessione deve essere decisa sulla base di un'istruttoria completa e aggiornata, comprensiva dell'osservazione scientifica della personalità e del parere del direttore; occorre valutare condotta e pericolosità sociale.
art. 4-bis Ordinamento penitenziario
Riguarda le preclusioni all'accesso a misure alternative per reati 'ostativi'; però la presunzione assoluta di pericolosità è stata mitigata dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenza Corte cost. n. 253/2019) che ammette permessi se vi sono elementi concreti che escludono attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
art. 65 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento di esecuzione)
La domanda di permesso deve essere corredata dagli esiti dell'osservazione scientifica della personalità e dal parere del Direttore; il magistrato può acquisire ulteriori informazioni, anche tramite organi di polizia, per integrare l'istruttoria.
art. 13, comma 4 Ord. pen. / art. 27 comma 3 reg. / art. 29 comma 3 reg. (osservazione e GOT)
L'osservazione scientifica si svolge dall'inizio e prosegue durante l'esecuzione; il Gruppo di osservazione e trattamento tiene riunioni periodiche e aggiorna il trattamento: decisioni su permessi devono fondarsi su rilievi aggiornati del GOT.
art. 597, comma 1 cod. proc. pen.
L'impugnazione trasferisce al giudice del reclamo il potere di decidere sulla domanda, con effetto devolutivo: il tribunale deve valutare gli argomenti e le prove portate dal reclamante.
art. 666, comma 5 cod. proc. pen. richiamato dall'art. 678
Consente al giudice di acquisire d'ufficio informazioni e documenti necessari all'istruttoria; il tribunale del reclamo può e deve integrarle quando occorre.
d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. in L. 30 dicembre 2022, n. 199
Il Tribunale aveva fatto richiamo alla necessità di un'"istanza rafforzata" ex d.l. 162/2022; la Corte osserva che non può limitarsi a invocare la nuova normativa senza attivare l'istruttoria necessaria o considerare i tempi e l'effetto dei nuovi requisiti sull'istanza presentata.
Sentenza Corte costituzionale n. 253 del 2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui l'art. 4-bis non prevedeva la possibilità di concedere permessi anche ai non collaboranti quando siano emersi elementi idonei ad escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata; richiede verifiche concrete e l'acquisizione di informazioni dalle autorità (Procura nazionale antimafia, Procura distrettuale competente, Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica).
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Norma richiamata come titolo del motivo di cassazione relativo a violazione di legge, errori di fatto e motivazione insufficiente; la Corte ha ritenuto fondate le censure relative all'erroneità della valutazione degli atti e alla carenza istruttoria.
Massime di principio
- Il giudice del reclamo (Tribunale di sorveglianza) ha poteri devolutivi e sostitutivi: non può limitarsi a confermare il rigetto basandosi su atti non aggiornati, ma deve esaminare il quadro conoscitivo attuale e acquisire d'ufficio le integrazioni necessarie.
- La concessione del permesso premio ex art. 30-ter è parte del programma trattamentale e richiede un'istruttoria completa e aggiornata, comprensiva dell'osservazione scientifica della personalità e del parere del direttore; relazioni GOT datate devono essere aggiornate prima di decidere negativamente.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019 la presunzione di pericolosità per i reati 'ostativi' non è assoluta: il giudice deve valutare se vi siano elementi concreti e specifici che escludano l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, acquisendo informazioni da Procura nazionale antimafia, Procura distrettuale e Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica quando necessario.
- Il riferimento a nuove disposizioni normative intervenute dopo la presentazione dell'istanza non può sostituire l'obbligo del giudice di integrare l'istruttoria; il giudice deve valutare l'effetto della norma sul caso concreto e, se riconosce lacune, attivare d'ufficio le verifiche richieste.
- Le decisioni della giurisdizione penitenziaria devono essere 'allo stato degli atti' ma anche aggiornate alle sopravvenienze della situazione detentiva: il tribunale deve decidere entro tempi ragionevoli e con informazioni attuali per assicurare la correttezza dell'esercizio del potere discrezionale.
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