Sentenza n. 306/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del Decreto Prot. N.20190003168, notificato in data 25 Agosto 2020, con il quale l'ambasciata Italiana di Islamabad ha denegato la richiesta di visto di ingresso del ricorrente a seguito di domanda di visto per lavoro stagionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa regolarizzazione della procura alle liti, senza esaminare la legittimità del diniego del visto né i motivi sostanziali eventualmente dedotti contro il provvedimento consolare. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: diniego del visto di ingresso per lavoro stagionale adottato dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad
Esito
Favorevole al resistente (autorità consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui l'Ambasciata d'Italia in Islamabad ha negato la richiesta di visto di ingresso per lavoro stagionale. Nel corso del giudizio, con ordinanza collegiale n. 20593/2024, il TAR ha disposto la regolarizzazione della procura alle liti entro novanta giorni. Alla successiva udienza camerale il Tribunale ha rilevato che la procura non era stata regolarizzata nel termine assegnato.
Norme richiamate
artt. 71 e 71-bis c.p.a.
Il ricorso è stato chiamato e discusso secondo le disposizioni processuali richiamate dal Tribunale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La mancata regolarizzazione della procura alle liti entro il termine assegnato dal giudice determina l'inammissibilità del ricorso, impedendo l'esame dei motivi sostanziali contro il provvedimento amministrativo impugnato.
- Quando il giudizio è definito per un vizio processuale relativo alla procura alle liti, il giudice può compensare integralmente le spese di giudizio in ragione delle circostanze del caso concreto.
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