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Sentenza

Sentenza n. 15525/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 marzo 2022 (in Gazz. Uff., 21 maggio 2022, n. 118), recante “Determinazione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze digitali 2020 - 2021” - di ogni altro atto ad esso presupposto, coordinato, connesso, e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202208657

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale del 24 marzo 2022 di determinazione dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze digitali per le annualità 2020 e 2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore di rete)

Prevale il privato

La controversia

La società, operatore di rete televisiva digitale terrestre nazionale, ha impugnato il decreto che fissava per il 2020 e il 2021 un contributo di € 2.062.077 per ciascuna rete (multiplex), sulla base dei ricavi medi derivanti dalla vendita della capacità trasmissiva e con aliquota dell’8,5%, allo scopo dichiarato di assicurare allo Stato entrate annuali non inferiori a € 32,8 milioni. Ha dedotto: 1) violazione delle regole nazionali ed europee sulla consultazione degli operatori e difetto di istruttoria per l’omessa interlocuzione pubblica; 2) violazione della disciplina europea sui contributi per l’uso delle frequenze, perché il sistema perseguirebbe essenzialmente un obiettivo di finanza pubblica e non sarebbe calibrato sul valore effettivo dei diritti d’uso; 3) illegittimità degli sconti riconosciuti agli operatori non verticalmente integrati o che cedono capacità trasmissiva, asseritamente distorsivi e non giustificati; 4) difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e irragionevolezza nella scelta del ricavo medio e dell’aliquota; 5) violazione della disciplina sugli aiuti di Stato, in ragione del vantaggio selettivo attribuito agli operatori beneficiari degli sconti; 6) violazione dell’art. 53 Cost., perché il contributo sarebbe parametrato anche alla capacità reddituale di soggetti diversi dagli operatori di rete. La ricorrente aveva inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto, disponendo la riedizione del potere conformemente alla sentenza. Sulla censura relativa alla quantificazione, richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE del 5 marzo 2026, causa C-25, ha ritenuto legittimo in astratto perseguire anche un obiettivo di gettito pubblico, ma ha chiarito che i contributi devono essere fissati a un livello adeguato, che rifletta il valore dei diritti d’uso e la prevedibile redditività delle frequenze. Il decreto non documentava un’istruttoria idonea a verificare tale valore: si basava su un ricavo medio privo di riscontri esplicitati e su un’aliquota scelta per conseguire il gettito prefissato. Il meccanismo forfettario non consentiva quindi di verificare la proporzionalità né se il gettito imposto superasse il valore dei diritti d’uso. Ha respinto la censura contro gli sconti: il meccanismo premiale per gli operatori non verticalmente integrati o che cedono capacità trasmissiva è coerente con l’obiettivo legislativo di apertura del mercato e promozione della concorrenza, e la differenziazione è giustificata rispetto alla situazione degli operatori verticalmente integrati; non integra pertanto un aiuto di Stato. Ha respinto anche la censura fondata sull’art. 53 Cost., poiché i contributi non hanno natura tributaria, e quella sulla mancata consultazione pubblica, non rientrando la fattispecie tra le finalità della consultazione indicate dal giudice. Le spese sono state compensate per l’elevata complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 13 direttiva 2002/20/CE

    L’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in combinato disposto con l’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140, nonché il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone un criterio di calcolo dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, determinato in funzione di un importo prestabilito di gettito annuale che deve derivare da tali contributi e, pertanto, in funzione di obiettivi generali di finanza pubblica, purché detto importo non sia superiore al valore dei diritti d’uso di tali frequenze.

    La finalità di assicurare un gettito minimo di finanza pubblica è compatibile con la disciplina europea, a condizione che il gettito da contributi non superi il valore dei diritti d’uso delle frequenze e che la quantificazione rispetti la proporzionalità.

  • art. 8 direttiva 2002/21/CE

    Conformemente all’articolo 13 della c.d. direttiva autorizzazioni, rubricato «Contributi per la concessione di diritti d’uso e di diritti di installare strutture», “gli Stati membri possono consentire all’autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse al fine di garantire l’impiego ottimale di tali risorse. Da detto articolo 13 discende che gli Stati membri devono far sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell’articolo 8 della direttiva quadro, che sono segnatamente la promozione della concorrenza e la gestione efficiente delle radiofrequenze”.

    La determinazione dei contributi deve rispettare trasparenza, giustificazione obiettiva, proporzionalità e non discriminazione, tenendo conto degli obiettivi di promozione della concorrenza e gestione efficiente delle frequenze.

  • art. 1, comma 172, l. 208/2015

    L’art. 1, commi 172 ss., l. n. 208/15 (legge di stabilità 2016) ha disposto, specificando la misura complessiva dei contributi da riscuotere e dettando al Ministero i criteri di quantificazione, che: “L’importo dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, è determinato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio e obiettivo sulla base dell’estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all’uso di tecnologie innovative (comma 172).

    Il contributo va determinato con criteri trasparenti, proporzionati, non discriminatori e obiettivi, considerando l’estensione geografica e il valore di mercato delle frequenze, nonché meccanismi premiali diretti a favorire concorrenza e innovazione.

  • art. 1, comma 174, l. 208/2015

    Il ricorso fondato sulla censura di quantificazione si confronta con l’obbligo di assicurare il gettito minimo previsto dalla legge; la Corte di giustizia ha chiarito che l’articolo 13 della direttiva autorizzazioni non osta a una normativa nazionale che fissa un importo annuo minimo di gettito, purché detto importo sia calcolato in modo da non essere superiore al valore dei diritti d’uso delle frequenze radio e, di conseguenza, sia fissato tenendo conto della prevedibile redditività di dette frequenze.

    L’obiettivo legale di gettito minimo non legittima una determinazione automatica del contributo: l’importo complessivo deve restare entro il valore dei diritti d’uso, stimato considerando la prevedibile redditività delle frequenze.

  • art. 107 TFUE

    Né può ritenersi che tale “meccanismo premiante” integri un aiuto di Stato a norma dell’art. 107 TFUE, in quanto “La nozione di «aiuto di Stato» non riguarda (…) le misure che stabiliscono una differenziazione tra imprese che si trovano, in relazione all’obiettivo perseguito dal regime giuridico in questione, in una situazione materiale e giuridica comparabile, e pertanto a priori selettive, qualora lo Stato membro interessato riesca a dimostrare che tale differenziazione è giustificata”.

    Una differenziazione che avvantaggia determinate imprese non costituisce aiuto di Stato quando la disparità di trattamento è giustificata rispetto all’obiettivo del regime e alla diversa situazione materiale e giuridica degli operatori.

  • art. 53 Cost.

    Non meritevoli di accoglimento sono le censure riguardanti la pretesa violazione dei principi discendenti dall’art. 53 Cost., non rivestendo i contributi, per costante giurisprudenza, natura tributaria.

    Il principio di capacità contributiva dell’art. 53 Cost. non è applicabile ai contributi per i diritti d’uso delle frequenze, in quanto non aventi natura tributaria.

Massime di principio

  • La previsione di un gettito annuale minimo per i contributi dovuti per i diritti d’uso delle frequenze è compatibile con il diritto dell’Unione, ma il gettito complessivo non può superare il valore dei diritti d’uso; la quantificazione deve quindi basarsi sulla prevedibile redditività delle frequenze e consentire un effettivo controllo di proporzionalità.
  • La determinazione dei contributi per l’uso delle frequenze non è legittimata da un mero calcolo forfettario orientato al conseguimento del gettito prefissato: l’amministrazione deve svolgere e rendere verificabile un’istruttoria sul valore dei diritti d’uso, così da dimostrare che l’importo imposto a ciascun operatore rispetta la proporzionalità.
  • Meccanismi premiali che differenziano i contributi in favore di operatori non verticalmente integrati o che cedono capacità trasmissiva possono essere giustificati dall’obiettivo di apertura del mercato e promozione della concorrenza e, se la differenziazione è coerente con tale obiettivo, non costituiscono per ciò solo aiuti di Stato.
  • I contributi per i diritti d’uso delle frequenze, non avendo natura tributaria, non sono assoggettati al principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.
  • La consultazione pubblica prevista per le misure che incidono sul mercato non è necessaria per ogni determinazione contributiva: la sua omissione non è illegittima quando la misura non rientra nelle finalità di consultazione individuate dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radio
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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