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Sentenza

Sentenza n. 3535/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 23 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 23 settembre 2025 per l’attivazione del procedimento di rilascio del visto per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento di presentazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza volta ad ottenere il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa richiesta. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., rilevando che l’Amministrazione aveva attivato il procedimento fissando l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto al 15 dicembre 2025. Tale attività è stata ritenuta satisfattiva della pretesa azionata, senza necessità di imporre ulteriori obblighi provvedimentali. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevato numero di istanze. È stata tuttavia posta a carico dell’Amministrazione la restituzione al ricorrente del contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; nel caso concreto il giudizio è divenuto privo di oggetto in seguito all’attivazione del procedimento amministrativo.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda può integrare piena soddisfazione della pretesa azionata quando l’oggetto della domanda giudiziale consiste nell’attivazione del procedimento amministrativo.
  • Quando, nel corso del giudizio sul silenzio, l’amministrazione attiva il procedimento e soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., anziché ordinare la prosecuzione dell’azione amministrativa o nominare un commissario ad acta.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla limitata durata dell’inerzia, dal comportamento collaborativo dell’amministrazione e dalla presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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