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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8664/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva respinto il riesame e confermato la custodia cautelare in carcere per gravi indizi di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.) e tentata estorsione aggravata. La difesa contestava la competenza territoriale richiamando l'art. 8 comma 3 c.p.p. e l'art. 416-bis c.p., sostenendo che la costituzione e l'autorizzazione della "locale" romana sarebbero avvenute in Calabria (Cosoleto) e che, quindi, la competenza territoriale sarebbe della sede calabrese; deduceva che le valutazioni del Tribunale si fondavano su mere congetture circa il luogo e il tempo dell'autorizzazione (richiamando conversazioni e date rilevanti: iniziale iniziativa del 6.12.2013 in Calabria, trasferimento a Roma il 10.3.2014, e presunta autorizzazione alla festa di Polsi 2015).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio, già consolidato in giurisprudenza, secondo cui la competenza territoriale per i reati associativi si determina in ragione del luogo in cui si manifesta ed esteriorizza l'operatività del sodalizio (programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose), e non necessariamente del luogo in cui si sarebbe deliberata o autorizzata l'iniziativa. Nel caso delle "locali" di enti mafiosi storici, è richiesta una manifestazione effettiva e obiettivamente riscontrabile della capacità intimidatoria e operativa. Pertanto il Tribunale di Roma ha correttamente ritenuto di essere competente per territorio rispetto alla sede in cui la "locale" aveva manifestato la propria operatività. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 8 comma 3 cod. proc. pen.

    Rilevato e applicato nel contesto della determinazione della competenza territoriale: la Corte conferma che per i reati associativi la competenza si basa sul luogo di esteriorizzazione e operatività del sodalizio, coerentemente con i criteri dell'art. 8 c.p.p.

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma sostanziale sull'associazione di tipo mafioso richiede, per le articolazioni locali, una effettiva e reale manifestazione della capacità operativa e intimidatoria; la Corte ha interpretato la fattispecie dando rilievo all'operatività oggettivamente riscontrabile per collegare la condotta al territorio competente.

  • art. 23 comma 8 DL 137/2020

    Ha consentito la trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; la Corte ha preso atto della requisitoria del Sost. Proc. Gen. che concludeva per il rigetto del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la corresponsione della somma di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, essendo il ricorso inammissibile e senza esoneri rilevati.

Massime di principio

  • La competenza territoriale per reati associativi si determina in base al luogo in cui si manifesta effettivamente l'operatività del sodalizio (programmazione, direzione, esecuzione di illeciti), non soltanto sul luogo in cui sarebbe stata presa una decisione o concessa un'autorizzazione.
  • Per le "locali" di organizzazioni mafiose storiche è necessario dimostrare una concreta, stabile e obiettivamente riscontrabile capacità intimidatoria e operativa: la mera approvazione o mandato proveniente dal luogo d'origine non è di per sé sufficiente a determinare la competenza territoriale.
  • Nei casi di contestazione territoriale la prova documentale e indiziaria (conversazioni, atti operativi, esecuzione di condotte criminose nel luogo) prevale su ricostruzioni conjecturali: il giudice valuta l'effettiva esteriorizzazione dell'attività criminale.
  • Se l'attività operativa si è realizzata principalmente in un luogo diverso da quello in cui è stata inizialmente decisa l'iniziativa, la competenza sarà attribuita al luogo in cui la pericolosità e l'operatività si sono concretamente manifestate.
  • In sede cautelare e di riesame la rimessione della competenza territoriale al criterio dell'operatività comporta un alto grado di prova richiesto alla difesa: contestazioni basate su interpretazioni alternative dei fatti trovano difficilmente accoglimento se il giudice di merito ha già riscontrato elementi oggettivi di operatività nel territorio impugnato.
  • Le impugnazioni per incompetenza territoriale devono quindi concentrarsi su elementi fattuali che smentiscano l'effettiva manifestazione operativa nel territorio che ha adottato le misure, non solo su antecedenti decisioni o autorizzazioni prese altrove.

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