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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/314

Regolamento delegato (UE) 2026/314 della Commissione, del 9 febbraio 2026, recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione di determinati precursori del catinone sintetico e dell’anfetamina nell’elenco delle sostanze classificate

Normativa europea32026R0314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna le liste dei precursori di droghe soggetti a controllo nell’Unione europea e nei rapporti con i paesi terzi. Inserisce nove sostanze, già individuate come precursori di catinoni sintetici e anfetamina, nella categoria più rigorosa di controllo per prevenire la loro diversione verso la produzione illecita di droghe. Pur riconoscendo alcuni usi leciti industriali e di laboratorio, il legislatore UE ritiene necessario assoggettarle a misure armonizzate di monitoraggio e autorizzazione. L’applicazione è differita al 18 settembre 2026 per consentire agli operatori di adeguarsi.

Modifica gli elenchi di sostanze classificate nei regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 includendo nove nuovi precursori chimici del catinone sintetico e dell’anfetamina.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nel commercio dei precursori di droghe all’interno dell’Unione e tra l’Unione e i paesi terzi, con riguardo alle sostanze inserite nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005. Le novità riguardano nove sostanze specificamente elencate, classificate nella categoria 1, soggette alle misure di controllo e monitoraggio più rigorose. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ma si applica solo dal 18 settembre 2026.

Modifica degli elenchi UE dei precursori di droghe

Il regolamento delegato interviene sui due principali atti dell’Unione in materia di precursori di droghe: il regolamento (CE) n. 273/2004, relativo al controllo del commercio all’interno dell’Unione, e il regolamento (CE) n. 111/2005, relativo al commercio tra Unione e paesi terzi. L’obiettivo è rafforzare il contrasto alla produzione illecita di catinoni sintetici e anfetamina, includendo nell’elenco delle sostanze classificate nove precursori individuati dalle autorità nazionali e valutati dall’EUDA.

Contesto e ratio dell’intervento

Dai considerando emerge un aumento dei sequestri di nove sostanze non classificate, alcune delle quali risultano direttamente impiegate o impiegabili nella produzione di droghe stimolanti e altre in usi leciti, soprattutto farmaceutici o di laboratorio. La Commissione ritiene che il rischio di diversione verso canali illeciti giustifichi l’inserimento nella categoria 1, la più rigorosa, per sottoporre tali sostanze alle misure armonizzate di controllo e monitoraggio previste dai regolamenti settoriali.

Ambito materiale della modifica

Le sostanze inserite sono:

  • 3’-cloropropiofenone;
  • 2-bromo-3’-cloropropiofenone;
  • 3’-metilpropiofenone;
  • 2-bromo-3’-metilpropiofenone;
  • 4’-metilpropiofenone;
  • 2-bromo-4’-metilpropiofenone;
  • 4’-cloropropiofenone;
  • 2-bromo-4’-cloropropiofenone;
  • fenil-2-nitropropene.

Gli allegati riportano per ciascuna voce la denominazione commerciale/NC, il codice NC e il numero CAS. Le sostanze sono qualificate come precursori rispettivamente del 3-CMC, 3-MMC, 4-MMC, 4-CMC e dell’anfetamina.

Conseguenze regolatorie e profili di controllo

L’inclusione negli allegati comporta l’applicazione delle misure più rigorose previste dai regolamenti sui precursori di droghe, sia per le operazioni interne all’Unione sia per il commercio con paesi terzi. Il regolamento sottolinea che alcune delle sostanze conservano un commercio legittimo, in particolare per la produzione di medicinali e per l’uso come standard di riferimento nei laboratori, e per questo differisce l’applicazione al 18 settembre 2026 per consentire agli operatori di adeguarsi alle procedure di autorizzazione e licenza.

Collegamento con la disciplina penale UE

Il testo evidenzia anche un effetto riflesso sul piano penale: dalla data di entrata in vigore, le sostanze inserite saranno considerate «precursori» ai sensi della decisione quadro 2004/757/GAI, incidendo sugli elementi minimi dei reati connessi al traffico di precursori.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Tuttavia, la sua applicazione sostanziale è differita al 18 settembre 2026, così da consentire a imprese, laboratori e operatori del commercio internazionale di ottenere per tempo le autorizzazioni e le licenze richieste dai regolamenti modificati.

Disposizioni principali

Integrazione di nove sostanze nell’elenco delle sostanze classificate

L’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e l’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 sono modificati per includere, nella categoria 1 delle sostanze classificate, nove precursori: 3’-cloropropiofenone, 2-bromo-3’-cloropropiofenone, 3’-metilpropiofenone, 2-bromo-3’-metilpropiofenone, 4’-metilpropiofenone, 2-bromo-4’-metilpropiofenone, 4’-cloropropiofenone, 2-bromo-4’-cloropropiofenone e fenil-2-nitropropene. Gli allegati riportano anche le denominazioni NC e i codici CAS corrispondenti.

Motivazione della classificazione in categoria 1

Le nove sostanze sono ritenute facilmente utilizzabili nella produzione illecita di droghe mediante processi semplici e scalabili, con attrezzature di base e competenze minime. Poiché vi sono prove di diversione e di impiego nella fabbricazione di catinoni sintetici e anfetamina, esse vengono ricondotte alla categoria 1, cioè quella con il rischio più elevato di diversione verso usi illeciti.

Riconoscimento di usi leciti e necessità di equilibrio regolatorio

Il regolamento prende atto che alcune sostanze hanno usi leciti nella produzione di medicinali commercializzati nell’UE e che tutte e nove possono essere utilizzate come standard di riferimento nei laboratori di analisi. Per questo motivo, pur mantenendo il pieno controllo, la Commissione rinvia l’applicazione della disciplina per consentire agli operatori di ottenere le autorizzazioni di importazione o esportazione e le licenze necessarie.

Effetti rispetto al diritto penale dell’Unione

Dal momento dell’entrata in vigore, le sostanze inserite saranno considerate «precursori» ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della decisione quadro 2004/757/GAI, ai fini della definizione degli elementi minimi dei reati connessi al traffico di precursori.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto a decorrere dal 18 settembre 2026. È dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprecursori di droghesostanze stupefacenticontrolli doganali e commercio internazionalesalute pubblicasanzioni penali e cooperazione amministrativa

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