Sentenza n. 5723/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 1541 del 19 giugno 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il divieto comunale di realizzare una serra bioclimatica di circa 28 mq, oggetto di SCIA, in un fondo rustico ricadente in un contesto figurativo tutelato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento comunale del 4 novembre 2019 che vietava l’intervento, deducendo in primo grado l’erronea applicazione della disciplina urbanistica comunale e regionale, lo sviamento, il difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990. In appello ha riproposto esclusivamente le censure relative all’erronea applicazione dell’art. 14.04 delle NTA del PAT e dell’art. 57 delle NTO del Piano degli interventi, nonché alla mancata considerazione dell’autorizzazione paesaggistica precedentemente rilasciata; ha invece rinunciato alle censure sulla disciplina regionale. Secondo l’appellante, l’art. 57 delle NTO non avrebbe previsto un divieto assoluto di edificazione, ma soltanto il divieto di inserire elementi detrattori dell’immagine dei luoghi. La serra, collocata a ridosso dell’edificio e in sostituzione di un pergolato, non avrebbe alterato la scenografia naturale né gli spazi di pertinenza. Il Comune ha sostenuto la legittimità del divieto, fondato sia sull’inedificabilità dell’area qualificata come contesto figurativo, sia sull’assenza delle caratteristiche tecniche necessarie per beneficiare della deroga prevista per le serre bioclimatiche.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittima l’applicazione dell’art. 57 delle NTO del Piano degli interventi, che qualifica come inedificabili le aree identificate come contesti figurativi quando la tutela degli elementi storico-architettonici è inscindibilmente connessa alla scenografia naturale e antropizzata e alla conservazione dell’identità percettiva dei luoghi. La deroga prevista dalla disciplina regionale per le serre bioclimatiche opera soltanto quando il manufatto possiede le caratteristiche tecniche stabilite dalla DGRV n. 1781/2011, tra cui la realizzazione mediante chiusura con vetrata trasparente di logge e terrazze. Dalla relazione e dalla documentazione fotografica risultava invece che l’intervento riguardava la chiusura di un pergolato, e non di una loggia o terrazza, sicché mancavano i presupposti per derogare al vincolo di inedificabilità. L’autorizzazione paesaggistica rilasciata da altro ufficio comunale non era decisiva, perché non sostituiva la verifica dei presupposti urbanistico-edilizi della deroga. Le deroghe al vincolo sono state ritenute di stretta interpretazione e non suscettibili di applicazione estensiva. Spese compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 57 NTO del Piano degli interventi del Comune di Verona
“le zone identificate come contesti figurativi a norma dell’art. 40, co. 4, L.R. 11/2004 e dell’art. 10.4 delle NTA del PAT [...] identificano aree inedificabili”
La disposizione è stata interpretata come espressione di un vincolo di inedificabilità riferito ai contesti figurativi, diretto a preservare la connessione tra gli elementi storico-architettonici e la scenografia naturale e antropizzata, nonché l’identità percettiva dei luoghi.
art. 40, comma 4, l.r. Veneto n. 11/2004
È richiamato quale fondamento della qualificazione delle aree come contesti figurativi tutelati.
art. 5 l.r. Veneto n. 14/2009
Consente la realizzazione di serre bioclimatiche anche in zona agricola e in deroga agli strumenti urbanistici, fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. n. 42/2004; la deroga presuppone il rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite dalla disciplina attuativa.
DGRV n. 1781 dell’8 novembre 2011, artt. 3 e 4
“gli spazi ottenuti mediante la chiusura con vetrata trasparente di logge e terrazze”
Definisce le serre bioclimatiche rilevanti ai fini della deroga regionale e stabilisce caratteristiche tecniche la cui osservanza è necessaria per beneficiare della deroga; tali requisiti sono stati interpretati restrittivamente.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Era stato invocato in primo grado per contestare il difetto di motivazione, ma la decisione d’appello, limitata alle censure riproposte, non svolge un’autonoma analisi di tale motivo.
art. 101, comma 1, c.p.a.
Richiamato in relazione alla riproposizione, da parte del Comune appellato, delle difese formulate in primo grado.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione al deposito delle memorie difensive in vista dell’udienza pubblica.
Massime di principio
- Quando uno strumento urbanistico qualifica come inedificabili le aree costituenti contesti figurativi, il divieto è applicabile agli interventi incompatibili con la tutela congiunta degli elementi storico-architettonici e della scenografia naturale e antropizzata, non essendo consentita un’interpretazione estensiva delle deroghe.
- La deroga urbanistica prevista per le serre bioclimatiche opera soltanto se l’intervento possiede tutte le caratteristiche tecniche stabilite dalla disciplina regionale attuativa; in particolare, la nozione di serra bioclimatica può essere limitata agli spazi ottenuti mediante chiusura con vetrata trasparente di logge e terrazze.
- La sostituzione o chiusura di un pergolato non integra automaticamente una serra bioclimatica beneficiaria della deroga prevista per la chiusura di logge e terrazze, se manca la corrispondenza alle caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina regionale.
- Il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica non rende legittimo un intervento privo dei presupposti urbanistico-edilizi necessari per operare in deroga a un vincolo di inedificabilità: le valutazioni paesaggistiche e quelle urbanistico-edilizie restano autonome.
- Le deroghe ai vincoli urbanistici e paesaggistici devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese a interventi che, pur simili nella funzione, non rientrino nella fattispecie normativa prevista.
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