Sentenza n. 1623/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota dell'Ente Idrico Campano prot. n. 0016800 del 23 agosto 2022, avente a oggetto “Aggiornamento della proposta tariffaria di ItalGas Acqua Spa per il secondo periodo. Riscontro nota prot. 22215DEF0158 del 03/08/2022 e precedenti”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italgas Acqua S.p.A. il 7/4/2023: per l'annullamento, - della nota dell'Ente Idrico Campano del 9 gennaio 2023, trasmessa a Italgas Acqua S.p.A. a mezzo PEC prot. 496 del 10 gennaio 2023, avente a oggetto “Diffida ad adempiere ai sensi dei commi 5.6 e 6.4 della deliberazione 580/2019/R/Idr, dei punti 2 e 3 della deliberazione 459/2022/R/Idr e dell'art. 3, comma 1 lett. f) del DPCM 20 luglio 2012. Schema regolatorio 2020-2023 ItalGas Acqua Spa”; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'aggiornamento tariffario per il periodo 2022-2023 e successiva diffida a adempiere relativa allo schema regolatorio 2020-2023
Esito
Favorevole al resistente (ente di governo d'ambito)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, la cui convenzione per la gestione del servizio idrico nel Comune di Caserta era scaduta il 7 agosto 2021, sosteneva di avere diritto all'aggiornamento e alla revisione infraperiodo della tariffa per il biennio 2022-2023, continuando a gestire il servizio nelle more del subentro del gestore unico. Deduceva la violazione dell'art. 154 del d.lgs. 152/2006 e degli artt. 5, 6 e 8 della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/Idr, nonché del principio di buon andamento, il difetto di istruttoria e motivazione, l'illogicità, la manifesta irragionevolezza, la contraddittorietà e il travisamento dei fatti. Secondo la ricorrente, l'aggiornamento tariffario costituiva un obbligo e le ipotesi di esclusione previste dall'art. 8 della deliberazione ARERA non ricorrevano: la gestione era stata legittimamente affidata secondo la disciplina vigente all'epoca, non era cessata ex lege e non vi era stato un effettivo affidamento degli impianti al nuovo gestore, il cui subentro era programmato solo per il 2026-2027. L'Ente Idrico Campano eccepiva inoltre l'irricevibilità del ricorso introduttivo per tardività e l'inammissibilità dei motivi aggiunti, contestando nel merito la pretesa tariffaria.
La decisione
Il TAR ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni preliminari, respingendo il ricorso nel merito. Ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui il gestore uscente, salvo le gestioni salvaguardate, è obbligato direttamente dalla legge a restituire alla scadenza dell'affidamento i beni e gli impianti del servizio idrico integrato, senza necessità di un ulteriore ordine espresso e senza che l'obbligo possa essere subordinato a prescrizioni ulteriori. Ha inoltre rilevato che l'aggiornamento tariffario è funzionale agli investimenti previsti dal piano economico-finanziario e dal piano d'ambito, investimenti spettanti al gestore d'ambito e non al gestore temporaneo. Poiché la concessione della ricorrente era scaduta il 7 agosto 2021 e la società era stata qualificata come gestore non salvaguardato, da tale momento essa era tenuta alla restituzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni. Il mancato adempimento dell'obbligo di restituzione comportava l'esclusione dall'aggiornamento tariffario ai sensi dell'art. 8.4 della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/Idr, indipendentemente dalla necessità di ulteriori diffide e dalle ragioni della mancata consegna. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 154 d.lgs. 152/2006
La disciplina tariffaria del servizio idrico deve essere coordinata con le regole sull'unicità della gestione e sulla cessazione delle gestioni non conformi.
art. 151 d.lgs. 152/2006
l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione
L'obbligo di restituzione costituisce contenuto necessario della convenzione di affidamento e opera alla scadenza della gestione.
art. 172 d.lgs. 152/2006
alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente
Il gestore uscente deve trasferire direttamente beni e impianti alla scadenza dell'affidamento; l'obbligo è immediatamente esigibile e non richiede un ulteriore ordine espresso. La norma prevede inoltre strumenti sostitutivi per garantire il passaggio al gestore unico.
art. 8.4 deliberazione ARERA n. 580/2019/R/Idr
sono altresì escluse dall’aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte dell’avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d’ambito, non risultino aver effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente.
La mancata consegna degli impianti da parte del gestore uscente comporta l'esclusione dall'aggiornamento tariffario, anche quando la gestione prosegua di fatto nelle more del subentro.
artt. 5 e 6 deliberazione ARERA n. 580/2019/R/Idr
Le disposizioni disciplinano la predisposizione e l'aggiornamento tariffario, ma il relativo diritto non opera in presenza delle cause di esclusione previste dall'art. 8.
Massime di principio
- Il gestore del servizio idrico la cui concessione sia scaduta, salvo che si tratti di gestione salvaguardata, è tenuto direttamente per legge a restituire opere, impianti e canalizzazioni al soggetto competente, senza necessità di un ulteriore ordine espresso o di specifiche diffide e senza che l'obbligo possa essere subordinato a prescrizioni ulteriori.
- La prosecuzione di fatto del servizio idrico da parte del gestore uscente, nelle more dell'individuazione o del subentro del gestore unico, non attribuisce di per sé il diritto all'aggiornamento tariffario.
- L'aggiornamento tariffario fondato su investimenti previsti dal piano economico-finanziario e dal piano d'ambito è riferibile al gestore d'ambito incaricato di realizzare tali investimenti e non al gestore temporaneo, che non potrebbe sostenerne il fondamento causale.
- Ai sensi della disciplina ARERA, la mancata consegna degli impianti da parte del gestore uscente, dopo l'affidamento del servizio al gestore d'ambito, comporta l'esclusione dall'aggiornamento tariffario; per applicare tale esclusione non è necessario accertare le ragioni della mancata consegna né la responsabilità delle parti.
- La cessazione dell'affidamento e il conseguente obbligo di restituzione degli impianti prevalgono sulla mera prosecuzione materiale del servizio, in funzione del principio di unicità della gestione del servizio idrico integrato.
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