Sentenza n. 430/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto di cui alla nota prot. n. 63149 del 10.11.2025 della Prefettura di Pordenone - Ufficio Area I - Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale, con il quale è stato disposto il divieto a carico del ricorrente di detenere armi, ai sensi dell'art. 39 TULPS; - nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenere e usare armi adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio con cui gli era stato vietato di detenere e usare armi, chiedendone l'annullamento. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per insufficiente istruttoria e carenza di motivazione, sostenendo che l'accertamento fosse sommario, che il Prefetto avesse valorizzato esclusivamente quanto verbalizzato dai Carabinieri senza considerare le successive dichiarazioni dei coniugi e che non fossero stati dimostrati né l'abuso di sostanze alcoliche né un concreto pericolo di abuso delle armi. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per ingiustizia manifesta, ritenendo sproporzionato il divieto rispetto alla condotta accertata. La vicenda traeva origine da una violenta lite familiare, con aggressioni fisiche e lancio di oggetti, svoltasi alla presenza di due figli minori e proseguita nonostante l'intervento dei vicini; i Carabinieri avevano inoltre raccolto elementi circa la reiterazione di episodi analoghi e l'uso di alcolici da parte del ricorrente, riscontrando personalmente il suo stato di alterazione nella stessa serata. In precedenza, il Questore aveva negato il rinnovo del porto d'armi ad uso caccia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto il provvedimento adeguatamente e analiticamente motivato sulla base degli accertamenti svolti nell'immediatezza dei fatti: audizione dei coniugi, informazioni raccolte dai vicini e dagli altri presenti, riscontro di precedenti liti violente e percezione diretta dello stato di alterazione alcolica del ricorrente. Il Prefetto aveva inoltre valutato le dichiarazioni successive della moglie, ritenendole tendenzialmente inattendibili perché orientate a ridimensionare la gravità dei fatti e a non aggravare la situazione familiare. La valutazione prefettizia circa la conflittualità familiare, l'inclinazione alla violenza fisica e il rischio connesso alla disponibilità di armi è stata ritenuta espressione di discrezionalità preventiva non illogica né giuridicamente censurabile. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso la sproporzione, osservando che, in presenza di un pericolo di abuso delle armi derivante dalla condotta del ricorrente e dal contesto familiare violento, il divieto costituiva l'unica misura realmente efficace, non essendo configurabile una soluzione intermedia tra il divieto e il mantenimento della libera disponibilità delle armi. Ha inoltre valorizzato il precedente diniego del rinnovo del porto d'armi, rilevando che la mancata adozione del divieto avrebbe esposto l'Amministrazione a una situazione di incoerenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
Consente l'adozione del divieto di detenere armi quando gli elementi acquisiti dall'autorità di pubblica sicurezza evidenzino, in chiave preventiva, un rischio di abuso connesso alla persona o al contesto di riferimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenere armi ha natura preventiva e cautelare e può essere adottato sulla base di una valutazione prudenziale del rischio di abuso, senza che sia necessario dimostrare un abuso effettivo delle armi o un pericolo attuale con gli standard propri dell'accertamento penale.
- Ai fini del divieto di detenzione di armi, una situazione familiare caratterizzata da liti violente reiterate, aggressioni fisiche, presenza di minori e uso di sostanze alcoliche può costituire, complessivamente considerata, un elemento sufficiente a far ritenere non affidabile la libera disponibilità delle armi.
- L'istruttoria prefettizia risulta adeguata quando valorizza gli accertamenti svolti nell'immediatezza dei fatti, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti e dei testimoni e le percezioni dirette degli operatori intervenuti; le dichiarazioni successive e ridimensionatrici possono essere valutate criticamente se appaiono funzionali ad attenuare la gravità dell'accaduto.
- Il divieto di detenere armi non è sproporzionato quando, accertato un rischio di abuso, costituisce l'unica misura concretamente efficace rispetto all'alternativa del mantenimento della piena disponibilità delle armi.
- La natura preventiva e non definitivamente preclusiva del divieto di detenzione di armi incide sul sindacato giurisdizionale, che deve verificare la logicità, adeguatezza istruttoria e ragionevolezza della valutazione prefettizia senza sostituirsi all'autorità nella valutazione prudenziale del rischio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 994/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 995/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 996/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 4165/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 6745/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 1 set 2026Sentenza n. 14535/2026 - Roma, Sezione 5Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →