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Ordinanza

Ordinanza n. 1463/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602837

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. V-ter, n. 1893 del 2026, nella parte relativa all’istanza cautelare formulata con i terzi motivi aggiunti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Roma Capitale ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza cautelare del TAR Lazio. La controversia riguarda lo sgombero e la consegna di aree ai soggetti aggiudicatari, in vista dell’imminente avvio della nuova stagione balneare. L’Amministrazione ha dedotto l’urgenza dell’interesse pubblico alla consegna delle aree. Il Consiglio di Stato ha rilevato, nella fase cautelare, l’assenza di profili di periculum in mora in favore della parte appellata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado con i terzi motivi aggiunti. La decisione si fonda, da un lato, sull’assenza di un periculum in mora adeguatamente evidenziato dalla parte appellata e, dall’altro, sull’urgenza dell’interesse pubblico del Comune a consegnare le aree ai soggetti aggiudicatari prima dell’avvio della stagione balneare. Il Collegio ha inoltre ritenuto che le conseguenze dello sgombero sarebbero pienamente risarcibili qualora il giudizio di merito si concludesse favorevolmente per la parte appellata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la tutela può essere negata quando la parte che la richiede non evidenzi adeguati profili di periculum in mora, soprattutto se le conseguenze pregiudizievoli dell’esecuzione dell’atto risultano integralmente risarcibili all’esito del giudizio di merito.
  • L’urgenza dell’interesse pubblico alla consegna di aree ai soggetti aggiudicatari, connessa all’imminente avvio della stagione balneare, può prevalere sull’interesse cautelare del soggetto destinatario dello sgombero quando il pregiudizio allegato da quest’ultimo sia reversibile o pienamente risarcibile.
  • La piena risarcibilità delle conseguenze dello sgombero costituisce elemento idoneo a escludere il periculum in mora necessario per la concessione della misura cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareConcessioni demaniali marittime
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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