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Sentenza

Sentenza n. 712/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 2689/2024, recante condanna solidale al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza n. 2689/2024, passata in giudicato, con la quale le amministrazioni erano state condannate al risarcimento del danno secondo i criteri stabiliti in motivazione, oltre alle spese di lite e al rimborso del contributo unificato. Deducevano che il Dipartimento regionale aveva effettuato soltanto pagamenti parziali, per complessivi € 36.163,10, inferiori rispetto ai conteggi pro quota indicati nella richiesta di pagamento, mentre il Ministero non aveva adempiuto. Chiedevano l’accertamento dell’inadempimento, l’ordine di integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Le amministrazioni resistenti eccepivano il difetto di legittimazione della società Pura Vida s.r.l., estranea al giudizio definito dalla sentenza ottemperanda, e sostenevano l’avvenuta ottemperanza dell’Assessorato regionale, con conseguente parziale cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato che la società Pura Vida s.r.l. non è legittimata a proporre il giudizio di ottemperanza, poiché non era parte vittoriosa del giudizio di cognizione e non può fondare la legittimazione sul mero vantaggio derivante dalla sentenza. Il ricorso è stato tuttavia accolto quanto alla persona fisica già vittoriosa nel giudizio risarcitorio. Nei confronti del Ministero il Collegio ha accertato la persistente inesecuzione del giudicato, rilevando l’assenza di valide giustificazioni, e ha ordinato il pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro i successivi 60 giorni. Nei confronti dell’Assessorato regionale il TAR ha ritenuto non ancora integrata la cessazione della materia del contendere, poiché la procedura relativa al pagamento della residua somma di € 3.675,15 non si era conclusa e il pagamento non era stato ancora riscosso. Ha quindi ordinato all’amministrazione regionale di completare gli adempimenti conseguenti alla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio entro 90 giorni, riservandosi la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Le spese sono state poste a carico del Ministero, liquidate in € 2.000,00 oltre oneri e accessori; sono state compensate nei rapporti con l’Assessorato regionale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale nomina di un Commissario ad acta

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione.

  • art. 30 c.p.a.

    accertamento della responsabilità per lesione di interessi legittimi e/o danno ingiusto e consequenziale condanna al risarcimento

    Costituisce il fondamento dell’azione risarcitoria definita con la sentenza oggetto di ottemperanza.

  • art. 73, comma 1, lett. a), d.lgs. 118/2011

    proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio

    Impone all’amministrazione regionale di completare gli adempimenti necessari al riconoscimento e al pagamento del debito derivante dalla sentenza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    Il principio dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale consente di escludere un ulteriore compenso per il commissario ad acta appartenente all’amministrazione, applicando analogicamente la disposizione ai giudizi di ottemperanza diversi da quelli relativi alla legge Pinto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza sono legittimate ad agire soltanto le parti la cui domanda sia stata accolta nel giudizio di cognizione definito dalla pronuncia da eseguire; la legittimazione non spetta ai soggetti che abbiano tratto soltanto un vantaggio riflesso o di fatto dalla decisione.
  • Quando il giudicato impone il pagamento di una somma di denaro e l’amministrazione non ha integralmente adempiuto, il giudice dell’ottemperanza deve accertare l’inadempimento e ordinare il pagamento entro un termine, potendo nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza presuppone un’attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato; il mero avvio della procedura di pagamento o la predisposizione di atti amministrativi preparatori non sono sufficienti se il creditore non ha ancora ricevuto la somma dovuta.
  • L’amministrazione condannata al pagamento di un debito derivante da sentenza deve completare gli adempimenti contabili e amministrativi necessari al riconoscimento del debito entro il termine fissato dal giudice dell’ottemperanza, anche quando il pagamento richieda una procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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