Ordinanza n. 192/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 3166/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la valutazione di condizionamento mafioso e l'esclusione dalle misure di prevenzione collaborativa
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Campania, chiedendone la riforma. Dalla motivazione emerge che la controversia riguardava il giudizio prefettizio di condizionamento mafioso sugli indirizzi e sulle strategie aziendali e la conseguente esclusione dall'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa. L'appello cautelare contestava, in termini non ulteriormente precisati nel testo, la reiezione della tutela cautelare. Il Consiglio di Stato ha rilevato sia la consistenza, in sede di cognizione sommaria, delle risultanze info-investigative poste a fondamento del giudizio prognostico, sia l'assenza radicale di una prospettazione dei profili di periculum in mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare e confermato, in sostanza, la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR Campania. Ha ritenuto che, alla sommaria cognizione propria della fase cautelare, le risultanze info-investigative corroborassero il giudizio prognostico di condizionamento mafioso secondo il criterio del più probabile che non, giustificando prima facie l'esclusione delle misure di prevenzione collaborativa. In ogni caso, l'appello difettava radicalmente della prospettazione del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudizio prognostico di condizionamento mafioso può essere ritenuto prima facie legittimo quando il complesso delle risultanze info-investigative lo corrobori secondo il criterio del "più probabile che non".
- L'esclusione dall'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa può essere giustificata, in sede cautelare e alla luce di una cognizione sommaria, quando le risultanze info-investigative sostengano il giudizio prognostico di condizionamento mafioso.
- L'appello cautelare deve prospettare concretamente il periculum in mora; la sua mancata prospettazione radicale è sufficiente a impedire l'accoglimento della domanda cautelare.
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