Cassazione Civile, Ordinanza n. 26906/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
La banca, dante causa di una successiva incorporazione, aveva prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società promittente venditrice di un immobile in costruzione nei confronti delle società promissarie acquirenti. Le acquirenti avevano diffidato il venditore ad adempiere e poi avevano agito per la risoluzione del preliminare. La banca ha chiesto l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’escussione della garanzia, sostenendo che le controparti non avessero coltivato tempestivamente azioni verso il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c. Secondo il ricorso, il termine di riferimento doveva essere la data di consegna dell’immobile prevista nel preliminare, poi prorogata, e non la successiva diffida ad adempiere; la Corte d’appello avrebbe quindi erroneamente negato la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione. È stato dedotto altresì il vizio di violazione dell’art. 12 disp. prel. c.c. nell’interpretazione della garanzia.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, nella fattispecie, la fideiussione non era collegata all’inadempimento del debitore principale in sé, ma all’evento crisi del venditore/costruttore, disciplinato in modo tassativo dalle condizioni generali di garanzia, e che la durata della garanzia era correlata all’integrale soddisfacimento dell’obbligazione e al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale, con volontà delle parti di derogare all’art. 1957 c.c. Pertanto l’azione del creditore non era soggetta al termine semestrale di decadenza. In via subordinata, la Corte ha osservato che, anche a voler applicare l’art. 1957 c.c., il dies a quo sarebbe coinciso con la diffida ad adempiere e non con la scadenza originaria del termine di consegna, poiché in assenza di clausola risolutiva espressa il venditore poteva ancora adempiere fino alla risoluzione del preliminare. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1957 c.c.
"il termine semestrale ex art. 1957 c.c."; "l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 1957 c.c."
Non si applica il termine di decadenza quando la durata della fideiussione è collegata non alla scadenza dell’obbligazione principale ma al suo integrale adempimento; inoltre, nel caso concreto, la garanzia era costruita come garanzia dell'evento crisi e non dell'inadempimento in sé.
art. 12 disp. prel. c.c.
"violazione o falsa applicazione dell’art. 1957 e dell’art. 12 disp. prel. c.c."
La Corte non sviluppa un’autonoma regola interpretativa sulla norma, ma respinge la censura perché la clausola di garanzia, letta nel suo complesso, evidenziava la volontà delle parti di derogare al meccanismo legale della decadenza.
art. 380 bis c.p.c.
"la causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis, 1° co. c.p.c."
Indicata solo per il rito di trattazione in camera di consiglio.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
"a norma del comma 1bis del citato art. 13"
Richiamato in connessione all’obbligo di versamento dell’ulteriore importo.
Massime di principio
- Se la fideiussione è strutturata non come garanzia dell’adempimento di una specifica obbligazione alla sua scadenza, ma come garanzia dell’evento crisi del debitore e fino al soddisfacimento integrale della prestazione, il termine di decadenza dell’art. 1957 c.c. non trova applicazione.
- La volontà contrattuale può derogare al regime legale della decadenza del fideiussore quando dalle condizioni di garanzia emerga che la scadenza della garanzia è collegata al trasferimento del bene o all’integrale adempimento, e non alla mera scadenza dell’obbligazione principale.
- In un contratto preliminare privo di clausola risolutiva espressa, il promittente venditore conserva la possibilità di adempiere fino a quando non intervenga una diffida ad adempiere o un’azione di risoluzione; ai fini del decorso di eventuali termini collegati all’attivazione di rimedi, il momento rilevante può quindi coincidere con la diffida e non con la sola data pattuita per il definitivo.
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