Sentenza del 16/10/2020 n. 22504 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha ricevuto un avviso di liquidazione d'imposta e sanzioni per non aver alienato entro il termine di legge (tre anni) un compendio immobiliare. Ha impugnato l'avviso sostenendo, tra l'altro, che avendo dichiarato nell'atto di acquisto la volontà di ritrasferire il bene non avrebbe affermato il falso e che il ritardo sarebbe da addebitare alla banca che non avrebbe tempestivamente eseguito il frazionamento del mutuo. In cassazione ha contestato inoltre l'aliquota sanzionatoria applicata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il beneficio fiscale richiede la cessione dell'immobile entro tre anni e che la violazione produce la decadenza indipendentemente dalla volontà del contribuente o dall'elemento soggettivo. La condotta della banca non è stata ritenuta causa esimente: la società aveva scelto l'istituto e avrebbe potuto agire per ottenere il frazionamento. Il motivo relativo all'aliquota è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Non sono state disposte statuizioni sulle spese di lite per la condotta della P.A.; è però stata dichiarata l'applicabilità dell'onere di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi delle norme richiamate.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 1, comma 1, sesto periodo (tariffa, parte prima, allegata)
L'agevolazione richiede che l'immobile sia ceduto entro il termine previsto (tre anni); il mancato rispetto determina la decadenza dal beneficio a prescindere dall'intenzionalità del contribuente.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 75
La non veridicità della dichiarazione sostitutiva comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, in quanto effetto dell'assenza successivamente accertata dei requisiti richiesti, indipendentemente dall'elemento soggettivo.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater (come inserito dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17)
Prevede l'obbligo, per il ricorrente cassazionista la cui impugnazione sia integralmente rigettata e notificata dopo il termine indicato, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per tale versamento.
Giurisprudenza richiamata (Cass. Sez. L, n. 18719 del 23 settembre 2016)
Conferma il principio secondo cui la falsità della dichiarazione sostitutiva determina la decadenza dai benefici amministrativi, senza necessità di accertare il dolo o la colpa del dichiarante.
Giurisprudenza richiamata (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 28838 dell'8 novembre 2019)
Richiamata per il principio secondo cui la forza maggiore esimente deve configurarsi come evento sopravvenuto, non imputabile, inevitabile e imprevedibile; la Corte ha ritenuto che il ritardo della banca non integrasse tale ipotesi.
Massime di principio
- Le agevolazioni collegate a obblighi temporali (es. vendita entro tre anni) richiedono il rispetto formale dei termini: il mancato adempimento comporta la decadenza dal beneficio indipendentemente dall'intenzione del contribuente.
- La non veridicità di una dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. produce automaticamente la decadenza dai benefici ottenuti, senza necessità di provare dolo o colpa.
- Ritardi imputabili a terzi (es. banche) difficilmente costituiscono causa esimente, salvo che si dimostri una situazione di forza maggiore sopravvenuta, imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente.
- Il contribuente specializzato che sceglie controparti o modalità operative deve farsi carico delle conseguenze delle scelte aziendali e dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere nei termini.
- I motivi di impugnazione devono essere specifici: contestazioni sull'aliquota sanzionatoria o su aspetti tecnici senza indicazione precisa sono dichiarate inammissibili.
- In caso di cassazione integralmente respinta, notificata dopo la data stabilita dalla normativa, può scattare l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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