Sentenza n. 427/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento A) del provvedimento non recante alcun numero di protocollo e data, notificato a mani da parte del Comandante della Compagnia Carabinieri di Foggia in data 01/08/2023 (in uno alla relata di notificazione fatta in pari data) con il quale veniva reso noto il mancato accoglimento dell''istanza di trasferimento presentata dal Mar. Ord. -OMISSIS- -OMISSIS-in data 22/11/2022 (cfr. all. n. 1); b) del provvedimento del 24/05/2023, notificato in data 03/07/2023 e non recante alcun numero di protocollo, con il quale, ai sensi dell''art. 10 – bis della L. n. 241/90, venivano comunicati i motivi ostativi all''accoglimento dell''istanza di trasferimento presentata dal Mar. Ord. -OMISSIS- -OMISSIS-in data 22/11/2022 (cfr. all. n. 2); c) ove e per quanto occorra, le parti del provvedimento prot. n. CC-TBA38789-0003223-17/10/2023 del 17/10/2023 con il quale, in virtù dell''istanza di accesso agli atti, è stato leso il diritto di difesa dell''istante per la mancata ostensione di atti fondamentali ai fini della richiesta presentata nonché è stato impropriamente trattato l''accesso con l''ostensione di documentazione non attinente a quella richiesta (cfr. all. n. 3); d) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento, comunicazione dei motivi ostativi e provvedimento di accesso agli atti ritenuto lesivo del diritto di difesa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni militari)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego, privo di numero di protocollo e notificato il 1° agosto 2023, relativo all’istanza di trasferimento presentata il 22 novembre 2022, nonché la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990 notificata il 3 luglio 2023. Ha inoltre contestato il provvedimento del 17 ottobre 2023 adottato a seguito dell’istanza di accesso agli atti, lamentando la mancata ostensione di documenti ritenuti fondamentali per la difesa e l’ostensione di documentazione non pertinente. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere, richiamando il successivo trasferimento disposto il 23 aprile 2024 dalla precedente stazione dei Carabinieri a quella richiesta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non già per cessazione della materia del contendere. Il successivo trasferimento del militare, infatti, non è derivato dal ritiro o dall’annullamento dei provvedimenti impugnati, ma da un’ordinaria tornata di trasferimenti, cui era collegato anche il trasferimento di altre due unità. Tale sopravvenienza ha eliminato l’interesse attuale alla decisione, senza comportare alcun riconoscimento della fondatezza del ricorso né mettere in discussione la motivazione organizzativa posta a fondamento del diniego. Le spese sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della disciplina della definizione del giudizio.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale base normativa della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di trasferimento.
Massime di principio
- Il successivo conseguimento del risultato sostanziale perseguito con l’impugnazione determina la sopravvenuta carenza di interesse quando l’interesse attuale alla decisione viene meno, anche se l’amministrazione non ha ritirato né annullato i provvedimenti impugnati.
- Il trasferimento di un militare disposto nell’ambito di un’ordinaria tornata di trasferimenti non implica, di per sé, il riconoscimento dell’illegittimità o dell’infondatezza del precedente diniego di trasferimento, soprattutto quando il nuovo trasferimento è collegato a esigenze organizzative e al contestuale trasferimento di altre unità.
- La sopravvenuta carenza di interesse non consente di desumere, in assenza di un ritiro dell’atto o di una specifica ammissione dell’amministrazione, alcuna conferma della fondatezza delle censure proposte contro il provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 687/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 688/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 689/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 690/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 691/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 692/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →