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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26160/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva rigettato il suo appello contro cartelle di pagamento relative all'anno d'imposta 2013, notificate via PEC. Con il primo motivo ha denunciato la nullità della notifica, sostenendo che la cartella era stata trasmessa come copia informatica priva di firma digitale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'obbligo di motivazione della cartella ex art. 3 l. 241/1990, lamentando l'assenza di una motivazione minima della pretesa erariale. Con il terzo motivo ha dedotto omessa motivazione su un punto decisivo, contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito in relazione alla rettifica delle dichiarazioni e al credito d'imposta poi parzialmente compensato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando la validità della notificazione via PEC anche quando l'atto allegato sia una copia per immagini di un documento originariamente cartaceo. Ha dichiarato inammissibili il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto né prodotto la cartella impugnata, e il terzo motivo perché ricorreva una "doppia conforme" e la censura mirava in sostanza a un riesame del merito, precluso in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto e il contribuente è stato condannato alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 1, lett. f)

    messaggio di posta elettronica certificata

    La PEC è un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali allegati informatici.

  • D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), art. 1, lett. i-ter)

    copia per immagine su supporto informatico di documento analogico

    La copia informatica ha contenuto e forma identici al documento analogico originario.

  • D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), art. 1, lett. i-quinquies)

    Il duplicato informatico è il documento ottenuto mediante memorizzazione della medesima sequenza di valori binari del documento originario.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    Richiamato come norma che impone la motivazione del provvedimento; il motivo è stato però dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • c.p.c., art. 360, comma 1, n. 3

    Usato per denunciare violazione di legge in relazione alla notificazione e alla motivazione della cartella.

  • c.p.c., art. 360, comma 1, n. 5

    La censura di omesso esame è stata dichiarata inammissibile anche per la presenza di doppia conforme.

  • c.p.c., art. 366, comma 1, n. 6

    Il ricorso deve contenere gli elementi e i documenti necessari a consentire il controllo della censura; in mancanza, il motivo è inammissibile.

  • c.p.c., art. 348-ter, ultimo comma

    In caso di doppia conforme preclude la deduzione in cassazione del vizio di omesso esame di fatti decisivi.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento è valida anche se l'atto allegato è una copia per immagini di un documento originariamente cartaceo; non è necessaria, in tale ipotesi, la firma digitale sul file allegato, purché si tratti di documento informatico idoneo a veicolare l'atto.
  • Quando si denuncia in cassazione il difetto di motivazione di un atto amministrativo o tributario, il ricorso deve riportare in modo puntuale il contenuto dell'atto o i passaggi rilevanti, così da consentire il controllo della censura sulla sola base del ricorso; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione dell'onere di autosufficienza.
  • In presenza di "doppia conforme", il ricorrente non può proporre in cassazione la censura di omesso esame di fatti decisivi, se la decisione d'appello conferma quella di primo grado sulle stesse ragioni di fatto.
  • Il giudizio di legittimità non consente un nuovo apprezzamento del fatto o una rivalutazione del merito della controversia, quando la censura sia diretta solo a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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