Cassazione Civile, Ordinanza n. 09769/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Una società conduttrice era stata convenuta dalla società di gestione del fondo immobiliare, deducendosi l'inadempimento al pagamento dei canoni di locazione di un compendio immobiliare e chiedendosi anche lo sfratto per morosità. Il Tribunale aveva condannato la conduttrice al pagamento dei canoni scaduti e di quelli successivi, rigettando la tesi della risoluzione consensuale del contratto di locazione dal 5 febbraio 2008. La Corte d'appello aveva confermato, ritenendo non provata la risoluzione per mutuo consenso e osservando che il recesso richiedeva la comunicazione prevista dall'art. 27, comma 8, l. n. 392/1978; aveva inoltre escluso la prova di un distinto contratto di property e facility management idoneo a fondare la detenzione del bene e il diritto di incamerarne i frutti. In Cassazione la conduttrice ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avesse trascurato documenti dai quali sarebbe emersa la stipulazione e l'esecuzione del contratto di property/facility management, nonché la previsione di un compenso calcolato sui canoni incassati e il conseguente diritto a continuare a occupare l'immobile e a percepirne i proventi; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 1334 e 1373 c.c., sostenendo che il recesso convenzionale poteva essere manifestato in qualunque forma e che la propria comunicazione nel rendiconto annuale 2008 doveva essere qualificata come valido recesso, a prescindere dalla continuazione dell'occupazione e dell'incasso dei canoni di sublocazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato in via principale la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché il ricorso non riportava il contenuto rilevante dei documenti richiamati (contratto di property e facility management, allegati al ricorso in appello, documento n. 13, ecc.) né li localizzava processualmente in modo adeguato. Ha inoltre affermato, in ogni caso, che il primo motivo tendeva a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, poiché la censura era diretta a contestare la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che esso non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la risoluzione per mutuo consenso e aveva ritenuto necessaria, per il recesso, la comunicazione prevista dall'art. 27, comma 8, l. n. 392/1978. La produzione documentale depositata ex art. 372 c.p.c. è stata reputata irrilevante. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione autosufficiente degli atti e documenti su cui si fonda, con indicazione del loro contenuto rilevante e della loro collocazione processuale; in mancanza il motivo è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non per contestare la valutazione delle prove o la sufficienza della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione richiede una carenza assoluta del requisito minimo costituzionale; non ricorre quando il giudice esponga, anche sinteticamente, le ragioni della decisione.
art. 1334 c.c.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della natura recettizia della dichiarazione di recesso; la Corte non accoglie la censura perché non si confronta con la ratio decidendi.
art. 1373 c.c.
È richiamato per sostenere che il recesso convenzionale non richiede forme particolari; la Corte reputa la censura inammissibile perché priva di adeguata autosufficienza e non allineata alla motivazione impugnata.
art. 27, comma 8, l. n. 392/1978
La Corte d'appello aveva ritenuto necessaria la comunicazione prevista da questa norma per il recesso dal contratto di locazione; la Cassazione rileva che il secondo motivo non si confronta con tale ratio decidendi.
art. 372 c.p.c.
La produzione documentale in cassazione è stata ritenuta irrilevante, perché non idonea a superare le cause di inammissibilità del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio nel rito semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando il motivo si fonda su documenti o atti processuali, il ricorrente deve trascriverne o riassumerne il contenuto rilevante e indicarne con precisione la sede processuale; altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di ottenere un nuovo giudizio sul materiale probatorio: non è ammesso usare l'art. 360, n. 5, c.p.c. per contestare la maggiore o minore attendibilità delle prove o la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non è possibile sostituire alla ricostruzione fattuale della sentenza impugnata una diversa lettura delle prove e dei documenti, se la decisione di merito è sorretta da una motivazione non meramente apparente.
- Una censura per violazione di legge è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione del vizio iuris, mira in realtà a sollecitare una revisione del giudizio di fatto.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se omette di criticare la specifica ragione decisoria posta a fondamento del rigetto, è inammissibile.
- La produzione documentale effettuata in cassazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c. non può sanare un ricorso già inammissibile per difetto di autosufficienza o per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
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