Cassazione Penale, Sentenza n. 09034/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva dichiarato responsabile del delitto di truffa (art. 640 c.p.), con pena di 4 mesi di reclusione e 600 euro di multa, sospesa, e condanna al risarcimento di 1.200 euro alla parte civile. Il ricorso in Cassazione articolava due motivi: (1) violazione del principio ne bis in idem e vizio di motivazione, sostenendo che lo stesso fatto storico era già stato giudicato con sentenza irrevocabile del 26/03/2021 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di cui all'art. 334 c.p. (sottrazione nella qualità di custode) e che la Corte di appello non aveva adeguatamente risposto a tale eccezione; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova nel giudizio di responsabilità per truffa, con la censura della mancanza di prova del contributo del ricorrente alla vendita, dell'assenza di un suo profitto personale e dell'inattendibilità della persona offesa e di alcune testimonianze. In memoria di replica il difensore ha chiesto, preliminarmente, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo (ne bis in idem) la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale: non c'è identità del fatto storico perché la condotta e l'evento prospettati nel giudicato anteriore (inosservanza dei doveri di custode e mero sottrarre/trasferire il bene) risultano diversi dall'azione fraudolenta accertata nel successivo procedimento, che ha comportato l'induzione in errore dell'acquirente e il conseguimento di un ingiusto profitto; inoltre la Corte ha applicato i criteri ermeneutici consolidati sulla "identità del fatto" (condotta-evento-nesso causale e circostanze spazio-temporali). Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto la censura generica, priva di specificazione delle prove e una mera riproposizione di doglianze già esaminate e adeguatamente motivate dal Collegio di merito; dunque non sindacabile in Cassazione. Per l'inammissibilità del ricorso non è stato possibile dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione (perché il termine utile è maturato successivamente alla sentenza impugnata), e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Regola la trattazione orale dell'impugnazione; qui il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto per mancata richiesta di trattazione orale
art. 649, cod. proc. pen.
Norma richiamata rispetto al divieto di nuovo processo per medesimo fatto; la Corte ha interpretato la necessità di identità del fatto storico (condotta-evento-nesso causale, circostanze) e ha ritenuto che la diversità di elementi concreti esclude il ne bis in idem
Art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU
art. 4, protocollo 7, della CEDU
Principio internazionale che vieta il doppio processo per lo stesso fatto storico; la Corte cita la giurisprudenza costituzionale e internazionale per valutare la coincidenza del "fatto"
art. 334 c.p.
Riguarda la sottrazione/inosservanza dei doveri di custodia del bene sottoposto a sequestro/confisca; utilizzata nel giudicato anteriore che il ricorrente invocava come causa di ne bis in idem
art. 640 c.p.
Delitto di truffa contestato nel procedimento impugnato; la sentenza ha ritenuto sussistente l'elemento fraudolento e l'induzione in errore con conseguente ingiusto profitto
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte
Sentenza Corte Costituzionale n. 200/2016
sent. Corte Cost., n. 200 del 2016
Richiamata per il principio che l'identità del fatto si valuta sulla base della triade condotta-nesso causale-evento in termini empirici; la Corte di Cassazione l'ha utilizzata per motivare la distinzione tra i due procedimenti
Massime di principio
- Il ne bis in idem si verifica quando il "fatto" è identico in senso storico-naturalistico: occorre coincidenza di condotta, evento e nesso causale, con riferimento anche a circostanze di tempo, luogo e persona; diversa qualificazione giuridica non basta a escludere il nuovo processo solo se il fatto storico è lo stesso
- Se si censura in Cassazione errori di valutazione della prova o travisamento, è necessario indicare con precisione quali sono le dichiarazioni o i fatti istruttori che sarebbero stati travisati: censure generiche e copia-incolla dall'appello vengono dichiarate inammissibili
- Per ottenere che venga dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione in sede di Cassazione occorre che l'impugnazione sia ammissibile e che i termini di prescrizione siano maturati entro i limiti processuali valutabili alla data utile; l'inammissibilità dell'impugnazione può impedire la declaratoria di estinzione intervenuta successivamente
- La Corte di legittimità non riforma valutazioni probatorie adeguatamente motivate dal giudice del merito: bisogna dimostrare motivi di illogicità manifesta o violazione di regole di diritto per superare il sindacato di legittimità
- In procedimenti celebrati con contraddittorio scritto, la mancata richiesta di trattazione orale comporta che le questioni siano decise sulla base degli atti scritti; è quindi importante far valere tutte le eccezioni e deduzioni in modo chiaro e documentato nei memorie
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08983/2026 del 09/03/2026
- Sentenza penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08986/2026 del 09/03/2026
- Sentenza penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08988/2026 del 09/03/2026
- Sentenza penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08989/2026 del 09/03/2026
- Sentenza penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08990/2026 del 09/03/2026
- Sentenza penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08991/2026 del 09/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →