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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17175/2022 del 03/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto negativo di competenza territoriale riguardante i reati tributari ascritti a Ferrari Camilla Anna, Marangio Calogero e Ruta Giuseppe (artt. 2 e 10 d.lgs. n. 74/2000). Il GIP di Lodi aveva dichiarato la propria incompetenza per gli artt. 2 e 10 ritenendo assente la connessione teleologica rispetto ai reati di cui all'art. 8 (emissione di fatture per operazioni inesistenti), basandosi sull'orientamento che richiedeva identità degli autori del reato mezzo e del reato fine; il Tribunale di Torino, invece, rilevò la connessione teleologica e trasmise il conflitto alla Corte per la decisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato competente il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lodi. Ha ritenuto non condivisibile la soluzione del GIP di Lodi basata su un orientamento superato dalle Sezioni Unite (n. 53390/2017), affermando che la connessione teleologica ai sensi dell'art. 12, lett. c) c.p.p. non richiede l'identità degli autori del reato mezzo e del reato fine, ma solo che l'autore del reato mezzo abbia avuto presente la finalizzazione della sua condotta. Dato il riconoscimento della connessione, si applica l'art. 16 c.p.p. e la competenza territoriale va determinata in base al "primo reato"; per i reati tributari il "primo reato" va identificato secondo i criteri dell'art. 18 d.lgs. n. 74/2000 (luogo di accertamento individuato nell'Autorità giudiziaria che ha compiuto la valutazione effettiva), con conseguente competenza del GUP di Lodi in ragione dell'attività di accertamento svolta dalla Procura di Lodi. Gli atti sono trasmessi al GUP di Lodi.

Norme richiamate

  • art. 28 c.p.p.

    Norma che consente di sollevare conflitto di competenza tra giudici; qui utilizzata dal Tribunale di Torino per segnalare la controversia con il GIP di Lodi

  • art. 12, lett. c) c.p.p.

    "si configura quando dei reati per cui si procede gli uni siano stati commessi per eseguire o per occultare gli altri"

    Regola della connessione teleologica: è configurabile quando un reato è strumentale all'esecuzione o all'occultamento di un altro; la Corte precisa che non è richiesta identità degli autori del reato mezzo e del reato fine, ma la consapevolezza della finalizzazione

  • art. 16 c.p.p.

    "la competenza per territorio per i procedimenti connessi ... appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato"

    Una volta accertata la connessione, si determina quale giudice è competente per territorio: se reati di pari gravità, prevale il giudice del primo reato

  • art. 18 d.lgs. n. 74/2000

    Per i reati tributari il luogo del "primo reato" (e dunque la competenza territoriale) si determina in base al criterio dell'accertamento: rileva il luogo in cui ha sede l'Autorità giudiziaria che ha compiuto una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la violazione

  • Ordinanza Sezioni Unite n. 53390/2017

    "ai fini della configurabilità della connessione teleologica ... non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo"

    Giurisprudenza di legittimità che ha superato l'orientamento restrittivo: la connessione teleologica può sussistere anche senza identità degli autori, purché sia dimostrata la finalizzazione della condotta del reato mezzo al reato fine

  • Cass. Sez. 3, n. 42147/2019

    "in tema di reati tributari ... la competenza per territorio determinata dalla connessione ... appartiene ... al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato ... individuabile in quello in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha compiuto un'effettiva valutazione"

    Conferma il principio che, per reati tributari connessi, il luogo dell'accertamento (Autorità che ha compiuto effettiva valutazione) determina la competenza territoriale, non il luogo di acquisizione dei dati

Massime di principio

  • La connessione teleologica ex art. 12 lett. c) c.p.p. non richiede identità degli autori del reato mezzo e del reato fine: conta la finalità oggettiva del reato mezzo rispetto al reato fine
  • Se sussiste connessione e i reati sono di pari gravità, ai sensi dell'art. 16 c.p.p. la competenza territoriale spetta al giudice del "primo reato"
  • Per i reati tributari il "primo reato" va determinato secondo l'art. 18 d.lgs. n. 74/2000: rileva il luogo di accertamento individuato nell'Autorità che ha compiuto una effettiva valutazione, quindi la Procura che ha svolto l'accertamento può attirare la competenza
  • L'esistenza di investigazioni svolte in più uffici non è decisiva di per sé: conta chi ha effettuato l'accertamento effettivo ai fini dell'individuazione del luogo del primo reato
  • In presenza di dubbi sulla competenza territoriale tra uffici, il rimedio è il regolamento del conflitto ex art. 28 c.p.p.; la Corte di legittimità risolve in base ai principi di connessione e determinazione del primo reato
  • Nelle ipotesi di fatture per operazioni inesistenti seguite da utilizzo in dichiarazione, è frequente ritenere l'emissione delle fatture (art. 8) reato "antecedente" rispetto ai reati dichiarativi (artt. 2 e 10), con conseguente attrazione della competenza nel luogo dell'accertamento dell'emissione

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