Cassazione Penale, Sentenza n. 25991/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
La vicenda riguarda un’istanza di liberazione anticipata proposta da un condannato e parzialmente accolta in sede di reclamo dal Tribunale di sorveglianza, che ha riconosciuto il beneficio solo per il semestre dal 3 aprile al 2 ottobre 2022, negandolo per altri periodi richiesti. Il ricorrente ha censurato l’ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 54 ord. pen., sostenendo che il giudice di sorveglianza avrebbe illegittimamente valorizzato, come elemento ostativo, la commissione di reati antecedenti o coincidenti con l’inizio della detenzione, anziché la condotta tenuta durante l’espiazione della pena. In particolare, ha dedotto che il comportamento regolare e privo di rilievi disciplinari tenuto in istituto avrebbe dovuto valere anche per il semestre 3 ottobre 2021 - 2 aprile 2022 e per il periodo successivo al 10 febbraio 2024, contestando inoltre la contraddittorietà della motivazione per aver riconosciuto il beneficio per un semestre e negato per quello immediatamente precedente, a fronte della medesima condotta detentiva. Il pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso solo parzialmente fondato. Ha affermato il principio secondo cui, ai fini della liberazione anticipata, deve essere valutata la partecipazione del detenuto all’opera rieducativa nel semestre di riferimento, e che non può essere negativamente considerata la commissione di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta e fuori dal regime detentivo, perché tale dato non è utile a misurare la successiva adesione al percorso rieducativo. Applicando tali criteri, la Corte ha però ritenuto legittimo il diniego per il periodo composito 3 ottobre 2022 - 9 novembre 2022 e 10 febbraio 2024 - 2 luglio 2024, poiché i reati commessi il 10 febbraio 2024 e l’ampio intervallo temporale rendevano non illogico il giudizio negativo sulla rieducazione. Ha invece ritenuto viziata la motivazione sul semestre 3 ottobre 2021 - 2 aprile 2022, perché non era chiaro se il ricorrente fosse libero o già ristretto prima del 3 ottobre 2021 e, soprattutto, perché il Tribunale aveva valorizzato un fatto che poteva coincidere con la causa stessa della detenzione. Per questo l’ordinanza è stata annullata limitatamente al rigetto relativo al periodo 3 ottobre 2021 - 2 aprile 2022, con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame sul punto; il ricorso è stato rigettato nel resto.
Norme richiamate
art. 54 ord. pen.
La liberazione anticipata presuppone la prova della regolare condotta e della partecipazione all’opera di rieducazione; la valutazione va compiuta per semestri di pena espiata e non può fondarsi su fatti precedenti alla detenzione, salvo che incidano realmente sulla verifica del percorso rieducativo del periodo considerato.
Massime di principio
- Ai fini della liberazione anticipata, l’oggetto della valutazione è la partecipazione del condannato all’opera rieducativa nel semestre di riferimento, non il conseguimento in sé dell’effetto rieducativo.
- La condotta del detenuto deve essere apprezzata frazionatamente per ciascun semestre di pena espiata, potendo tuttavia fatti successivi o contigui incidere anche retrospettivamente sulla valutazione dei periodi precedenti o successivi, se realmente significativi per il giudizio rieducativo.
- Non possono essere valorizzati come ostativi fatti antecedenti all’inizio dell’espiazione o comunque estranei alla condotta detentiva oggetto di valutazione, quando non offrano elementi utili a escludere l’adesione del soggetto al percorso rieducativo nel periodo rilevante.
- La commissione di nuovi reati durante o in connessione con l’espiazione della pena costituisce indice negativo di mancata partecipazione al trattamento rieducativo e può legittimare il diniego del beneficio per il semestre interessato o per periodi strettamente connessi.
- La continuità della detenzione non è requisito assoluto del computo semestrale: periodi separati possono essere cumulati solo se consentono un apprezzamento ragionevole e non artificioso della partecipazione all’opera rieducativa.
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