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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37093/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Bari del 22/02/2024. Il ricorrente chiedeva l'ampliamento dell'orario di uscita dall'affidamento in prova (attualmente rientro alle ore 17:00, uscita dalle ore 7:00) fino alle ore 22:00 e, in via particolare, l'autorizzazione per il giorno 10/03/2024 a rientrare alle ore 20:00 per partecipare alle prove del proprio matrimonio. La difesa ha evidenziato la "buona condotta finora tenuta" e le relazioni positive dell'UEPE, sostenendo che la restrizione oraria ostacolerebbe il percorso rieducativo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Quanto alla richiesta specifica per il 10/03/2024 la Corte ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse, essendo l'evento ormai trascorso. Quanto all'ampliamento generale delle fasce orarie la domanda originaria risultava generica e priva di concrete e specifiche esigenze giustificative; la Corte ha inoltre richiamato il divieto di sollevare in cassazione questioni non prospettate in sede di merito. Perciò il ricorso è stato respinto (inammissibile) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende per i profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3 c.p.p. in relazione all'art. 609, comma 2 c.p.p.

    La Corte ha applicato il principio per cui in sede di ricorso/cassazione non possono essere sollevate questioni nuove non proposte in sede di merito; la genericità dell'istanza originaria impedisce la fondatezza dell'impugnazione in questa sede.

  • Cassa delle Ammende (sanzione pecuniaria per impugnazioni con profili di colpa)

    La Corte ha ritenuto sussistere colpa nella proposizione dell'impugnazione e ha irrogato una somma a titolo di sanzione destinata alla Cassa delle Ammende (euros 3.000), oltre alle spese processuali.

Massime di principio

  • La perdita di interesse: se l'oggetto della domanda è un evento determinato e temporaneo ormai passato (es. autorizzazione per una data specifica), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Richieste generiche non sufficienti: per ottenere ampliamenti della libertà (es. fasce orarie dell'affidamento in prova) è necessario motivare con esigenze concrete e specifiche; la mera affermazione di buona condotta non basta.
  • Divieto di introdurre novità in cassazione: questioni non sollevate nel provvedimento di merito non possono essere proposte per la prima volta in sede di legittimità (art. 606, c.3 c.p.p. in relazione all'art. 609, c.2).
  • Rischio di sanzioni: impugnazioni considerate infondate o colpose possono comportare condanna al pagamento delle spese e di somme a favore della Cassa delle Ammende.
  • Valore delle relazioni dell'UEPE: relazioni positive sono utili ma non determinanti se non corredate da specifiche esigenze giustificative richieste per modifiche sostanziali delle prescrizioni.

Testo integrale

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