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Sentenza

Sentenza del 05/02/2020 n. 2622 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il classamento catastale di un immobile abitativo a Praiano: la contribuente aveva proposto con procedura DOCFA la categoria A/4 classe 1; l'Ufficio aveva attribuito A/2 classe 10 e, in primo grado, la CTP aveva riconosciuto A/2 classe 8 recependo un atto in autotutela dell'Agenzia del Territorio. La CTR di Salerno (sezione staccata) ha accolto l'appello della contribuente ritenendo che l'avviso di accertamento non fosse adeguatamente motivato (si limitava a richiamare in termini generici immobili similari) e che l'Agenzia non avesse eseguito un sopralluogo, né avesse fornito elementi utili sulle caratteristiche costruttive/strutturali o su eventuali elementi di pregio giustificativi di diverso classamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati i tre motivi: (1) ha precisato che, per immobili a destinazione abitativa (categoria ordinaria), il metodo di stima è la metodologia comparativa e che, quando gli elementi di fatto risultano immutati rispetto alla DOCFA, l'avviso di classamento è valido se indica i dati oggettivi e la classe; (2) ha affermato che per gli immobili ordinari non è necessaria la stima diretta con sopralluogo (necessaria solo per destinazioni speciali); (3) ha rilevato che la CTR non ha adeguatamente motivato il suo deciso disconoscimento delle argomentazioni tecniche dell'Ufficio (es. sviluppo ambienti, utilizzabilità, fruibilità spazi, presenza di due bagni) e quindi ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR della Campania in altra composizione per riesame e determinazione anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.L. n. 16 del 1993, art. 2 (convertito in L. n. 75 del 1993)

    Disciplina la procedura DOCFA: l'attribuzione della rendita a seguito di DOCFA può essere motivata con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe, salvo che l'Ufficio non disattenda elementi di fatto indicati dal contribuente.

  • D.M. n. 701 del 1994

    Regola la procedura DOCFA; insieme al DL/L. del 1993 delimita l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento in caso di dichiarazione DOCFA.

  • D.L. n. 70 del 1988, art. 11 (convertito L. n. 154 del 1988)

    Richiamato in relazione al metodo di stima: per gli immobili di categoria ordinaria si applica la metodologia comparativa e non la stima diretta con sopralluogo.

  • D.L. n. 853 del 1984, art. 4, comma 21

    Richiamato a supporto della prevalente metodologia comparativa per il classamento degli immobili ordinari.

  • D.P.R. n. 1148 del 1949

    Norme generali in materia catastale richiamate per il principio del metodo comparativo nel classamento degli immobili ordinari.

  • Cass. n. 5600 del 06/03/2017

    Giurisprudenza che distingue immobili ordinari (metodo comparativo) da destinazioni speciali (stima diretta con sopralluogo).

  • Cass. n. 23237 del 2014

    Affermato il principio che, in caso di disattesa proposta DOCFA, l'Ufficio deve fornire adeguata motivazione che identifichi le differenze di fatto per delimitare il contenzioso e consentire la difesa del contribuente.

  • Cass. n. 12777 del 23/05/2018

    Conferma che l'obbligo motivazionale dell'avviso di classamento a seguito di DOCFA è assolto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sono stati disattesi dall'Ufficio.

  • Altra giurisprudenza richiamata

    Cass. n. 31809/2018; Cass. n. 12497/2016; Cass. n. 3103/2015; Cass. n. 22886/2006

    Ulteriori pronunce che consolidano i criteri sul metodo comparativo e sugli obblighi motivazionali per atti di classamento derivanti da DOCFA.

Massime di principio

  • Per immobili a destinazione abitativa (categorie 'ordinarie') il classamento si basa sul metodo comparativo: l'Ufficio può procedere senza obbligo di sopralluogo e senza stima diretta, salvo che si tratti di destinazioni speciali.
  • Quando la rendita è attribuita a seguito di DOCFA, l'avviso di accertamento è adeguatamente motivato se riporta i dati identificativi e la classe, purché l'Ufficio non disattenda elementi di fatto indicati dal contribuente; se invece l'Ufficio contesta elementi di fatto, deve indicare esplicitamente le differenze riscontrate.
  • L'Ufficio non può introdurre in giudizio motivazioni diverse da quelle enunciate nell'atto di classamento: le ragioni addotte nell'avviso delimitano l'oggetto del contenzioso.
  • Il giudice di merito deve prendere in considerazione e motivare specificamente le argomentazioni tecniche svolte dall'Ufficio (es. sviluppo degli ambienti, fruibilità, bagni, elementi di pregio); la mancata discussione di tali elementi determina vizio della motivazione e possibile cassazione con rinvio.
  • Per il contribuente: nella procedura DOCFA è opportuno descrivere e documentare chiaramente gli elementi di fatto (planimetrie, consistenze, fotografie, descrizione degli spazi) per rendere più difficile la disattesa senza motivazione puntuale; per l'Ufficio: se si intende disattendere la DOCFA, indicare specificamente quali elementi fattuali si ritengono diversi e perché.

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