Sentenza del 05/02/2020 n. 2622 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il classamento catastale di un immobile abitativo a Praiano: la contribuente aveva proposto con procedura DOCFA la categoria A/4 classe 1; l'Ufficio aveva attribuito A/2 classe 10 e, in primo grado, la CTP aveva riconosciuto A/2 classe 8 recependo un atto in autotutela dell'Agenzia del Territorio. La CTR di Salerno (sezione staccata) ha accolto l'appello della contribuente ritenendo che l'avviso di accertamento non fosse adeguatamente motivato (si limitava a richiamare in termini generici immobili similari) e che l'Agenzia non avesse eseguito un sopralluogo, né avesse fornito elementi utili sulle caratteristiche costruttive/strutturali o su eventuali elementi di pregio giustificativi di diverso classamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati i tre motivi: (1) ha precisato che, per immobili a destinazione abitativa (categoria ordinaria), il metodo di stima è la metodologia comparativa e che, quando gli elementi di fatto risultano immutati rispetto alla DOCFA, l'avviso di classamento è valido se indica i dati oggettivi e la classe; (2) ha affermato che per gli immobili ordinari non è necessaria la stima diretta con sopralluogo (necessaria solo per destinazioni speciali); (3) ha rilevato che la CTR non ha adeguatamente motivato il suo deciso disconoscimento delle argomentazioni tecniche dell'Ufficio (es. sviluppo ambienti, utilizzabilità, fruibilità spazi, presenza di due bagni) e quindi ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR della Campania in altra composizione per riesame e determinazione anche sulle spese.
Norme richiamate
D.L. n. 16 del 1993, art. 2 (convertito in L. n. 75 del 1993)
Disciplina la procedura DOCFA: l'attribuzione della rendita a seguito di DOCFA può essere motivata con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe, salvo che l'Ufficio non disattenda elementi di fatto indicati dal contribuente.
D.M. n. 701 del 1994
Regola la procedura DOCFA; insieme al DL/L. del 1993 delimita l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento in caso di dichiarazione DOCFA.
D.L. n. 70 del 1988, art. 11 (convertito L. n. 154 del 1988)
Richiamato in relazione al metodo di stima: per gli immobili di categoria ordinaria si applica la metodologia comparativa e non la stima diretta con sopralluogo.
D.L. n. 853 del 1984, art. 4, comma 21
Richiamato a supporto della prevalente metodologia comparativa per il classamento degli immobili ordinari.
D.P.R. n. 1148 del 1949
Norme generali in materia catastale richiamate per il principio del metodo comparativo nel classamento degli immobili ordinari.
Cass. n. 5600 del 06/03/2017
Giurisprudenza che distingue immobili ordinari (metodo comparativo) da destinazioni speciali (stima diretta con sopralluogo).
Cass. n. 23237 del 2014
Affermato il principio che, in caso di disattesa proposta DOCFA, l'Ufficio deve fornire adeguata motivazione che identifichi le differenze di fatto per delimitare il contenzioso e consentire la difesa del contribuente.
Cass. n. 12777 del 23/05/2018
Conferma che l'obbligo motivazionale dell'avviso di classamento a seguito di DOCFA è assolto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sono stati disattesi dall'Ufficio.
Altra giurisprudenza richiamata
Cass. n. 31809/2018; Cass. n. 12497/2016; Cass. n. 3103/2015; Cass. n. 22886/2006
Ulteriori pronunce che consolidano i criteri sul metodo comparativo e sugli obblighi motivazionali per atti di classamento derivanti da DOCFA.
Massime di principio
- Per immobili a destinazione abitativa (categorie 'ordinarie') il classamento si basa sul metodo comparativo: l'Ufficio può procedere senza obbligo di sopralluogo e senza stima diretta, salvo che si tratti di destinazioni speciali.
- Quando la rendita è attribuita a seguito di DOCFA, l'avviso di accertamento è adeguatamente motivato se riporta i dati identificativi e la classe, purché l'Ufficio non disattenda elementi di fatto indicati dal contribuente; se invece l'Ufficio contesta elementi di fatto, deve indicare esplicitamente le differenze riscontrate.
- L'Ufficio non può introdurre in giudizio motivazioni diverse da quelle enunciate nell'atto di classamento: le ragioni addotte nell'avviso delimitano l'oggetto del contenzioso.
- Il giudice di merito deve prendere in considerazione e motivare specificamente le argomentazioni tecniche svolte dall'Ufficio (es. sviluppo degli ambienti, fruibilità, bagni, elementi di pregio); la mancata discussione di tali elementi determina vizio della motivazione e possibile cassazione con rinvio.
- Per il contribuente: nella procedura DOCFA è opportuno descrivere e documentare chiaramente gli elementi di fatto (planimetrie, consistenze, fotografie, descrizione degli spazi) per rendere più difficile la disattesa senza motivazione puntuale; per l'Ufficio: se si intende disattendere la DOCFA, indicare specificamente quali elementi fattuali si ritengono diversi e perché.
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