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Sentenza

Sentenza del 21/04/2017 n. 10103 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva determinato sinteticamente, per l'anno d'imposta 2002, un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF e relative addizionali, desumendolo dal possesso di beni e dalle spese correlate, tra cui immobili e autovetture, nonché da incrementi patrimoniali nel quinquennio 2002-2006. Il contribuente contestava il computo di alcune spese, sostenendo che l'abitazione fosse ereditata e appartenesse all'intero nucleo familiare, che un'autovettura fosse stata rubata e che una Fiat 500 d'epoca comportasse costi ridotti. Deduceva inoltre vizi di motivazione, violazione delle norme sull'accertamento sintetico e mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio, riducendo il reddito accertato a 56.000 euro. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso: il primo perché mirava a ottenere una nuova valutazione del merito e non denunciava un omesso esame di un fatto decisivo secondo la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; il secondo e il terzo perché rivolti principalmente contro l'avviso di accertamento anziché contro la sentenza impugnata e, in parte, fondati su una contestazione nuova. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo l'accertamento sintetico fondato su elementi gravi, precisi e concordanti e ha escluso, per l'anno d'imposta considerato, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del contribuente al pagamento di 5.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 6

    "il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte"

    La norma consente all'Amministrazione finanziaria di determinare sinteticamente un maggior reddito sulla base di elementi e circostanze gravi, precisi e concordanti. Una volta fornita tale presunzione, il contribuente deve dimostrare documentalmente che il maggior reddito deriva, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta, indicando anche entità e durata del possesso.

  • Art. 2729 c.c.

    L'accertamento sintetico può fondarsi su presunzioni semplici purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54

    "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"

    In cassazione non è più sufficiente lamentare una motivazione insufficiente o una diversa valutazione delle prove. È deducibile soltanto l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, oppure le anomalie motivazionali estreme, come la motivazione apparente o materialmente mancante.

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, comma 1, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122

    Ha introdotto il contraddittorio preventivo nell'accertamento sintetico, ma la disciplina si applica soltanto agli accertamenti relativi a periodi d'imposta per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12

    Il contribuente lo aveva invocato in relazione alle garanzie partecipative e al contraddittorio, ma la Corte ha escluso che, per l'accertamento relativo al 2002, vi fosse un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico, il possesso di beni, le spese sostenute e gli incrementi patrimoniali possono costituire presunzioni idonee a fondare la pretesa fiscale, purché siano gravi, precise e concordanti.
  • Il contribuente deve contestare puntualmente ogni voce dell'accertamento e fornire documentazione idonea a dimostrare la provenienza delle somme, la titolarità effettiva dei beni, la ripartizione delle spese e la durata della disponibilità di redditi esenti o già tassati.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione complessiva dei fatti o delle prove. Occorre indicare uno specifico fatto storico decisivo che il giudice abbia omesso di esaminare, rispettando gli oneri di allegazione e di produzione processuale.
  • Le censure devono riferirsi alla sentenza impugnata e non limitarsi a riproporre contestazioni rivolte direttamente all'avviso di accertamento, salvo che tali vizi siano stati correttamente esaminati e denunciati nei gradi precedenti.
  • L'obbligo di contraddittorio preventivo dipende dalla disciplina applicabile ratione temporis e dalla tipologia di accertamento. Per i periodi anteriori all'entrata in vigore della disciplina specifica non opera, in materia di imposte dirette, un obbligo generalizzato.
  • Una motivazione eventualmente sintetica o non condivisibile non è automaticamente censurabile in cassazione: rilevano soltanto l'omessa valutazione di un fatto decisivo o anomalie motivazionali radicali.

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