Sentenza n. 981/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - dell'atto avente protocollo -OMISSIS- -OMISSIS- n. -OMISSIS- datato -OMISSIS- del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare e notificato al ricorrente in data 17.03.2022 recante l'irrogazione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; per l’accertamento del diritto del ricorrente all' annullamento della sanzione ed alla riammissione in servizio oltre alla ricostruzione della carriera e restituzione degli emolumenti non percepiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare della perdita del grado, adottata dopo il passaggio in giudicato della condanna penale per il reato di maltrattamenti in famiglia. Ha dedotto la violazione dei principi di proporzionalità e gradualità, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, omessa autonoma valutazione dei fatti, errore o carenza dei presupposti, irragionevolezza e sproporzione. In particolare, ha sostenuto che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente motivato la scelta della sanzione massima; che la condotta riguardava la sua sfera privata, senza riflessi sul servizio né clamore mediatico; che la persona offesa aveva successivamente rilevato un mutamento del suo comportamento; e che i fatti erano anteriori al transito nell'Arma dei Carabinieri. Ha inoltre chiesto la riammissione in servizio, la ricostruzione della carriera e la restituzione degli emolumenti non percepiti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza penale irrevocabile di condanna produce efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla riferibilità all'imputato; pertanto, né l'amministrazione né il giudice amministrativo possono rimettere in discussione tale accertamento. Il provvedimento disciplinare è stato ritenuto sufficientemente motivato, poiché indicava il fatto contestato, le ragioni del disvalore disciplinare e la violazione dei doveri inerenti allo status militare; non era necessario confutare analiticamente ogni difesa del dipendente. È stata inoltre riconosciuta la legittimità della valutazione autonoma dell'amministrazione, distinta dall'accertamento penale, circa la rilevanza disciplinare della condotta e la sua incompatibilità con le funzioni di un carabiniere, anche in relazione alla compromissione del rapporto fiduciario e al pregiudizio per l'immagine e il prestigio dell'Arma. La scelta e la graduazione della sanzione appartengono all'ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo in presenza di manifesto travisamento, illogicità, irragionevolezza o evidente sproporzione, non riscontrati nel caso concreto. La circostanza che i fatti fossero anteriori al transito nell'Arma non è stata ritenuta decisiva, poiché la condotta avrebbe avuto rilievo disciplinare anche nel precedente rapporto di servizio, nel quale il ricorrente esercitava funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 653, comma 1-bis, c.p.p.
la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso
L'accertamento penale irrevocabile vincola il procedimento disciplinare quanto all'esistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla sua commissione da parte dell'incolpato; resta autonoma la valutazione amministrativa della rilevanza disciplinare e della sanzione.
d.lgs. 12 settembre 2016, n. -OMISSIS-
Richiamato per l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La sentenza penale irrevocabile di condanna vincola il procedimento disciplinare davanti alla pubblica amministrazione quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della riferibilità della condotta all'incolpato; l'amministrazione non deve svolgere una nuova indagine su tali elementi e il giudice amministrativo non può riesaminarli nel merito.
- L'efficacia vincolante dell'accertamento penale non esclude l'autonoma valutazione amministrativa della rilevanza disciplinare della condotta, della sua compatibilità con i doveri d'ufficio e della sanzione da applicare.
- Nella motivazione di una sanzione disciplinare militare è sufficiente indicare il fatto accertato, le ragioni del disvalore disciplinare e i doveri violati; non è necessario confutare analiticamente ogni argomento difensivo quando l'iter logico della decisione risulti comprensibile.
- La valutazione della gravità dell'infrazione e la scelta della sanzione disciplinare costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice solo per manifesto travisamento, illogicità o irragionevolezza, ovvero per evidente sproporzione tra condotta e sanzione.
- La perdita del grado può risultare proporzionata quando la condotta del militare contrasta radicalmente con i doveri e le funzioni connesse allo status, compromette il rapporto fiduciario e arreca pregiudizio all'immagine e al prestigio dell'istituzione, anche se i fatti sono anteriori al transito nell'attuale amministrazione di appartenenza, purché abbiano rilievo disciplinare anche nel precedente rapporto di servizio.
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