Sentenza n. 35/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia – Catania del -OMISSIS-, -OMISSIS- 3798.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 3798/2024, relativa all’ostensione di documenti
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo la mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 3798/2024, che aveva disposto l’ostensione di documenti da parte dell’ASP di Messina. Il ricorso è stato notificato e depositato nell’aprile 2025. Successivamente, il 7 luglio 2025, l’ASP ha osteso la documentazione richiesta. La ricorrente ha quindi chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento era intervenuto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’amministrazione aveva adempiuto all’obbligo di ostensione documentale dopo la proposizione del ricorso. Ha tuttavia applicato il criterio della soccombenza virtuale e condannato l’ASP di Messina alle spese del giudizio, liquidate equitativamente in 500 euro, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato. La condanna è stata disposta in favore dei difensori costituiti dichiaratisi antistatari, tenuto conto dell’assenza di questioni di diritto e della natura seriale del contenzioso. È stato inoltre ordinato l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata ritenuta applicabile per disporre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione adempie spontaneamente all’obbligo imposto da una sentenza dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse alla prosecuzione della domanda esecutiva.
- La sopravvenuta cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: se l’adempimento amministrativo interviene soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione in relazione alla necessità che essa ha determinato di instaurare il giudizio.
- In un giudizio di ottemperanza definito per adempimento sopravvenuto, la liquidazione equitativa delle spese può tenere conto dell’assenza di questioni giuridiche complesse e della natura seriale del contenzioso.
Come è indicizzato
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