Cassazione Penale, Sentenza n. 50826/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale (art. 9 L. n. 1423/1956), eccependo la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Ha sostenuto che, tenendo conto dell'aggravante della recidiva reiterata infraquinquennale e dell'incremento di due terzi previsto dall'art. 99, comma 4, cod. pen., il termine prescrizionale ordinario intercorso tra la sentenza di primo grado (03/05/2013) e la sentenza di appello (04/03/2022) sarebbe di 8 anni e 4 mesi e sarebbe quindi scaduto il 03/09/2021, cioè prima del decreto di citazione per il giudizio d'appello (21/10/2021), con conseguente estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha esaminato il computo della prescrizione interfasica e ha applicato l'incremento di due terzi per la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., giungendo al termine di 8 anni e 4 mesi dalla sentenza di primo grado del 03/05/2013. Non essendo intervenuti atti interruttivi tra quella data e il decreto di citazione per l'appello, la prescrizione è maturata il 03/09/2021, anteriore al decreto di citazione del 21/10/2021. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata in quanto il reato risulta estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 9 L. n. 1423/1956
Norma sostanziale del reato per cui il ricorrente era stato condannato; la Corte ha dichiarato che, pur essendo configurabile la violazione, il reato è estinto per prescrizione in base al calcolo prescrizionale
art. 99, comma 4, cod. pen.
Prevede l'aumento della pena per la recidiva reiterata. La Corte ha applicato l'incremento di due terzi ai fini del computo del termine prescrizionale interfasico (aumento del termine ordinario tra atti interruttivi)
art. 157 cod. pen.
Stabilisce il termine ordinario di prescrizione. La Corte ha usato tale termine, maggiorato dall'incremento per recidiva, per verificare se tra atti interruttivi fosse intervenuta la prescrizione
art. 160 cod. pen., comma 2 (richiamato nella giurisprudenza)
Disciplina gli atti interruttivi della prescrizione; la giurisprudenza richiamata interpreta il decreto di citazione per il giudizio d'appello come atto interruttivo. La Corte ha verificato che il decreto di citazione per l'appello del 21/10/2021 è successivo alla data di estinzione (03/09/2021) e quindi non ha impedito la prescrizione
art. 161 cod. pen.
Riguarda il termine massimo di prescrizione. La Corte segnala che il ricorrente non aveva invocato il termine massimo e che, nella fattispecie, si è proceduto al controllo del solo termine ordinario interfasico
Massime di principio
- In presenza di più atti interruttivi della prescrizione, oltre al termine massimo va controllato il termine ordinario intercorso tra ciascun atto interruttivo: se tra due atti interruttivi è trascorso il termine ordinario, il reato si estingue per prescrizione.
- L'incremento della pena dovuto alla recidiva (art. 99, comma 4) incide sul calcolo del termine prescrizionale: per il computo interfasico si applica l'aumento previsto e va verificata la scadenza del termine ordinario così maggiorato.
- Il decreto di citazione per il giudizio d'appello può essere considerato atto interruttivo della prescrizione, ma solo se antecedente alla scadenza del termine prescrizionale; se la prescrizione è già maturata, l'atto non la impedisce.
- Se il ricorrente intende basare il proprio motivo di doglianza sulla prescrizione, è utile indicare con chiarezza il computo temporale (date e calcoli) e specificare se si invoca il termine ordinario o quello massimo; tuttavia, quando i fatti e le date risultano dagli atti, la Corte può comunque verificare d'ufficio la prescrizione.
- Quando la Corte di legittimità accerta l'estinzione del reato per prescrizione, la sentenza impugnata viene annullata senz'altro e non viene disposto il rinvio, dato che la statuizione di merito è soppressa dall'estinzione del reato.
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