Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 905/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - dell’ordinanza sindacale n.6 del 9 febbraio 2026 adottata dal Sindaco del Comune di Acquappesa, con la quale è stato ordinato al Responsabile della Struttura territoriale della ricorrente, nella qualità di concessionaria della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle autostrade di proprietà dello Stato e delle loro pertinenze, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n.143/1994 e proprietaria dell'area di circa 30 mq, di pertinenza della SS. 18, in Loc. Sciabiche, poiché sottostante il cavalcavia ivi presente, con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni, dalla notifica della presente Ordinanza: 1. di rimuovere i rifiuti abbandonati nell'area e di provvedere allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge; 2. di ripristinare lo stato dei luoghi; 3. di porre in essere le misure necessarie per impedire l'accesso e l'abbandono incontrollato di ulteriori rifiuti nell'area interessata; 4. di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

Giustizia amministrativa202600531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, ripristino dei luoghi e adozione di misure preventive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore stradale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco le aveva ordinato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006, di rimuovere e smaltire o recuperare i rifiuti abbandonati su un’area di pertinenza della strada statale, ripristinare lo stato dei luoghi, impedire ulteriori abbandoni e comunicare l’avvenuta esecuzione. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 192 d.lgs. 152/2006, 54 d.lgs. 267/2000, del d.lgs. 112/1998, dell’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 143/1994 e dell’art. 24 d.lgs. 285/1992, nonché difetto di motivazione, difetto di istruttoria e sviamento, contestando la propria assoggettabilità all’ordine in ragione della qualità di concessionaria e proprietaria dell’area.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza. Ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che l’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 subordina l’imposizione degli obblighi di rimozione, recupero o smaltimento e ripristino, nei confronti del proprietario o titolare di diritti sull’area, all’accertamento della sua imputabilità a titolo di dolo o colpa e all’espletamento di accertamenti in contraddittorio con i soggetti interessati. Ne deriva l’obbligo del Sindaco di comunicare formalmente l’avvio del procedimento e di consentire il contraddittorio sugli accertamenti. L’omissione di tali garanzie rende illegittima l’ordinanza. Il giudice ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 21-octies l. 241/1990, poiché il contraddittorio è espressamente richiesto dall’art. 192, comma 3, e ha negato che il Comune potesse eludere tale garanzia mediante un’ordinanza contingibile e urgente: la presenza del potere ordinario previsto dall’art. 192 esclude il ricorso a poteri extra ordinem. Il secondo motivo non è stato esaminato, essendo sufficiente il vizio procedimentale ad annullare l’atto. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 192 d.lgs. 152/2006

    “Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.

    La norma impone, prima dell’ordinanza, la comunicazione di avvio del procedimento e il contraddittorio sugli accertamenti relativi alla condotta e all’imputabilità del proprietario o titolare di diritti sull’area.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento costituisce garanzia necessaria nel procedimento finalizzato all’adozione dell’ordinanza ex art. 192 d.lgs. 152/2006.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Non è applicabile per neutralizzare l’omissione del contraddittorio, poiché tale garanzia è espressamente prescritta dall’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006.

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    La possibilità di ricorrere ai poteri contingibili e urgenti non può essere utilizzata per sostituire il procedimento ordinario previsto dall’art. 192 d.lgs. 152/2006.

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 143/1994

    Richiamato in relazione alla qualità della società quale concessionaria della gestione e manutenzione delle strade e autostrade statali e delle relative pertinenze.

  • art. 24 d.lgs. 285/1992

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate, senza specifica valutazione nella motivazione decisoria.

Massime di principio

  • Nel procedimento finalizzato all’adozione di un’ordinanza sindacale di rimozione, recupero o smaltimento di rifiuti e di ripristino dei luoghi ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, il destinatario deve ricevere la comunicazione di avvio del procedimento e poter partecipare al contraddittorio sugli accertamenti compiuti dagli organi di controllo.
  • L’obbligo di rimozione e ripristino posto a carico del proprietario o titolare di diritti sull’area presuppone l’accertamento della sua imputabilità per dolo o colpa; tale accertamento deve essere svolto in contraddittorio con l’interessato.
  • L’omissione del contraddittorio espressamente previsto dall’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 determina l’illegittimità dell’ordinanza e non può essere sanata mediante l’art. 21-octies l. 241/1990.
  • Quando l’ordinamento attribuisce al Sindaco il potere ordinario di intervenire per la rimozione dei rifiuti ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006, non è consentito ricorrere a un’ordinanza contingibile e urgente per eludere le garanzie partecipative del procedimento ordinario.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidantiPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.