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Sentenza

Sentenza del 21/03/2019 n. 7949 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa al recupero di dazi doganali, IVA e accessori, per complessivi Euro 38.144,78. Ha contestato, tra l'altro, la mancata o irregolare notifica dell'invito al pagamento quale atto presupposto, l'inopponibilità della pretesa perché riferita a obbligazioni già oggetto di precedenti atti annullati, la nullità della cartella e del ruolo per difetto di motivazione, mancata allegazione dell'atto presupposto e omessa sottoscrizione, nonché la decadenza dell'Amministrazione e l'assenza di responsabilità della società nel traffico illecito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto sanato l'eventuale vizio di notifica dell'invito al pagamento, poiché la contribuente lo aveva impugnato contestandone anche il merito. La notifica presso la sede sociale è stata considerata valida, anche se l'atto era stato consegnato a un amministratore di fatto anziché all'amministratore formalmente nominato. Sono state inoltre ritenute infondate o inammissibili le censure relative agli atti precedentemente annullati, alla decadenza, alla motivazione della cartella, alla sottoscrizione del ruolo, all'ultrapetizione, alla motivazione dell'avviso e alla contestazione del coinvolgimento nel traffico illecito. La società è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 7.873,50, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 145 c.p.c.

    La notifica alla persona giuridica può essere eseguita presso la sede della società.

    La notifica presso la sede sociale è valida anche se l'atto viene ricevuto da una persona diversa dall'amministratore formalmente nominato, purché la consegna presso la sede sia regolare.

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità della notifica può essere sanata dal raggiungimento dello scopo.

    L'impugnazione dell'atto presupposto e la contestazione nel merito possono sanare il vizio di notifica, quando il contribuente abbia dimostrato di averne avuto piena conoscenza e non deduca difese ulteriori rimaste precluse.

  • Art. 324 c.p.c.

    La sentenza che annulla un precedente atto per vizi formali non impedisce necessariamente all'Amministrazione, se non decaduta, di emettere un nuovo atto corretto.

  • Art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973

    L'Amministrazione può rinnovare l'atto impositivo viziato formalmente, purché il potere di accertamento non sia ormai decaduto.

  • Art. 11 del D.Lgs. n. 374 del 1990

    Il termine di decadenza in materia doganale deve essere specificamente allegato e dimostrato nei gradi di merito; in Cassazione non è sufficiente prospettarlo senza indicare dove sia stato precedentemente dedotto.

  • Art. 221, comma 3, del Regolamento doganale CE n. 2913/1992

    Le questioni relative ai termini per la contabilizzazione e il recupero dei dazi devono essere tempestivamente dedotte e adeguatamente documentate nel giudizio di merito.

  • Art. 12, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973

    La mancata sottoscrizione materiale del ruolo non determina automaticamente la nullità, anche perché la validazione informatica dei dati può equivalere alla sottoscrizione.

  • Art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per Cassazione deve essere autosufficiente: chi contesta la motivazione di un atto deve riportarne il contenuto rilevante e indicare dove sia stato prodotto e discusso nei precedenti gradi.

  • Art. 203 del Codice doganale comunitario

    La contestazione dell'obbligazione doganale e della partecipazione al traffico illecito riguarda valutazioni di fatto che, in Cassazione, non possono essere riesaminate se formulate come semplice violazione di legge.

Massime di principio

  • L'impugnazione dell'atto presupposto, accompagnata da difese nel merito, può sanare un vizio di notifica quando dimostra che il contribuente ha avuto piena conoscenza dell'atto e non ha subito una concreta limitazione del diritto di difesa.
  • Per le società, la notifica presso la sede sociale può essere valida anche se l'atto viene consegnato a un soggetto diverso dall'amministratore formalmente indicato, purché il recapito presso la sede sia regolare.
  • L'annullamento di un precedente atto impositivo per vizi formali non impedisce all'Amministrazione di emetterne uno nuovo e corretto, se il termine per esercitare il potere impositivo non è scaduto.
  • Le eccezioni di decadenza devono essere sollevate e documentate tempestivamente nei giudizi di merito; in Cassazione non possono essere introdotte per la prima volta né formulate senza indicare dove siano state già dedotte.
  • La cartella non è necessariamente nulla per carenza di motivazione o mancata allegazione dell'atto presupposto se il contribuente ha dimostrato di conoscere concretamente la pretesa e l'ha contestata in modo specifico.
  • La mancata sottoscrizione materiale del ruolo non comporta automaticamente l'invalidità della cartella, soprattutto quando il ruolo sia stato formato tramite sistemi informatici di validazione.
  • In Cassazione non è consentito ottenere un nuovo esame delle prove e dei fatti; le contestazioni sulla ricostruzione fattuale devono essere formulate secondo il corretto vizio processuale o motivazionale e nel rispetto dei requisiti di specificità e autosufficienza.

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