Cassazione Penale, Sentenza n. 45267/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di truffa deducendo due motivi principali: 1) prescrizione del reato, sostenendo che il dies a quo per la prescrizione dovesse essere individuato nella data del rogito e nella consegna dell'assegno (momento in cui sarebbe sorto l'obbligo) e non nella data di incasso del titolo; 2) omessa applicazione del minimo edittale della pena, per la modesta entità del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale: richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, Franzo), ha confermato che la truffa è reato istantaneo e di danno e, se l'oggetto materiale è un titolo di credito, il reato si consuma con il momento dell'incasso del titolo; pertanto il dies a quo della prescrizione è l'incasso (nel caso, 16/06/2014) e la prescrizione sarebbe maturata solo il 16/12/2021, dopo la pronuncia d'appello del 12/10/2021. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la doglianza: la pena inflitta (1 anno di reclusione e 100 euro di multa) è motivata e congrua, non distante dal minimo edittale e giustificata dai precedenti specifici e dall'entità del danno. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Sezioni Unite, sent. n. 18 del 21/06/2000 (Franzo, Rv. 216429)
la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo
La Cassazione applica il principio secondo cui, se l'oggetto della truffa è un titolo di credito, il reato si consuma al momento dell'incasso del titolo, perché solo allora il danno diviene definitivo; di conseguenza il dies a quo della prescrizione è la data di incasso
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n.137, conv. L.18/12/2020 n.176 (modificato dall'art.16 d.l. 30/12/2021 n.228, conv. L.25/02/2022 n.15)
disposizione richiamata per la trattazione scritta del procedimento in Cassazione
La trattazione scritta del ricorso in Cassazione è stata disposta ai sensi della normativa emergenziale richiamata; il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte in mancanza di richiesta di discussione orale
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato per la condanna alle spese e all'ammenda in caso di impugnazione inammissibile
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, rilevata responsabilità colpevole nella determinazione della causa di inammissibilità, a versare una somma alla cassa delle ammende
Massime di principio
- In caso di truffa che abbia ad oggetto titoli di credito, la consumazione del reato e quindi il dies a quo della prescrizione si colloca nel momento dell'incasso del titolo, non nella mera consegna o nel trasferimento patrimoniale preliminare (es. rogito).
- La truffa contrattuale è reato istantaneo e di danno: il danno è rilevante ai fini di consumazione solo quando la diminuzione patrimoniale della vittima è effettiva e definitiva.
- La richiesta di applicazione del minimo edittale non è un diritto automatico dell'imputato: il giudice valuta in concreto le circostanze, i precedenti e l'entità del danno nella determinazione della pena, potendo motivare una misura superiore al minimo.
- In Cassazione ricorsi manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanne per spese e ammende a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.).
- Nel contestare la prescrizione è necessario individuare correttamente il momento di consumazione del reato e fondare la doglianza su elementi giuridicamente sostenibili alla luce della giurisprudenza di legittimità.
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